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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06792/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una società che aveva partecipato come creditrice, per un credito chirografario, a un fallimento dichiarato nel 2004 e chiuso nel 2023. La società aveva già ottenuto nel 2021, con un primo ricorso Pinto, un indennizzo per l’irragionevole durata maturata fino a quella data; con un nuovo ricorso chiedeva la liquidazione dell’ulteriore indennizzo per il periodo successivo (dal 12.1.2021 al 9.1.2023). La Corte d’appello aveva riconosciuto anche questo ulteriore indennizzo e aveva condannato il Ministero alle spese. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: 1) sosteneva che sul quantum dell’indennizzo annuo si fosse formato giudicato con il primo decreto monocratico, dato l’unicità del processo presupposto, invocando gli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2-bis, comma 1-bis, e 5, comma 3, L. n. 89/2001; 2) deduceva la violazione delle regole sulle spese, lamentando che la Corte d’appello non avesse compensato le spese, nonostante la pretesa fosse stata frazionata in due giudizi. La resistente ha difeso la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che il criterio/unità di liquidazione dell’indennizzo fissato nel primo decreto potesse essere coperto da giudicato, richiamando il principio per cui, in materia di equa riparazione, il bene della vita è l’indennità da liquidarsi secondo legge e non il mero criterio di quantificazione. Ha inoltre escluso che la proposizione di un secondo ricorso per il periodo ulteriore costituisse abuso del frazionamento o violazione di buona fede, perché la legge consente di agire anche in pendenza del processo presupposto e di chiedere poi l’indennizzo per il ritardo maturato successivamente. Di conseguenza ha confermato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, con esclusione dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per escludere che si fosse formato giudicato sul criterio unitario di liquidazione dell’indennizzo in un giudizio Pinto successivo

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato congiuntamente all’art. 2909 c.c. per sostenere la tesi del giudicato, poi disattesa

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001

    norma richiamata dal ricorrente in relazione alla misura dell’indennizzo annuo nel procedimento di equa riparazione

  • art. 5, comma 3, L. n. 89/2001

    richiamato per il tema dell’acquiescenza al decreto monocratico di accoglimento o rigetto parziale

  • art. 88 c.p.c.

    invocato dal Ministero per sostenere la tesi della condotta contraria a buona fede nella proposizione del secondo ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la condanna alle spese e invocare la regola della compensazione/soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di compensazione delle spese di lite

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal Ministero in relazione al dovere di solidarietà e al preteso abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e soccombente

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l’importo unitario o il criterio di quantificazione adottato nel primo decreto non passa in giudicato come bene autonomo, poiché l’oggetto dell’impugnazione è l’indennità dovuta nella misura di legge e non il solo criterio legale di calcolo.
  • L’acquiescenza di cui all’art. 5, comma 3, L. n. 89/2001 riguarda il decreto monocratico di accoglimento o rigetto parziale della domanda originaria e presuppone la mancata opposizione avverso quel decreto.
  • Quando l’equa riparazione è chiesta in pendenza del processo presupposto, il giudice deve limitarsi a considerare il periodo di ritardo già maturato fino alla proposizione della domanda e non può formulare una prognosi sui successivi sviluppi o sui tempi futuri del giudizio.
  • La proposizione di una nuova domanda Pinto, dopo un primo decreto, per il ritardo ulteriore maturato fino alla definizione del processo presupposto, è espressione di una facoltà consentita dalla legge e non integra di per sé abuso del frazionamento né violazione di buona fede.
  • La liquidazione delle spese segue il criterio di soccombenza anche quando la parte vittoriosa abbia esercitato una facoltà processuale prevista dalla legge per ottenere la tutela di un ulteriore segmento di pregiudizio maturato successivamente alla prima domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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