Cassazione Civile, Ordinanza n. 06793/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un procedimento presupposto svolto prima davanti al giudice ordinario e poi davanti al giudice amministrativo. La parte privata, dopo aver già ottenuto in sede di equa riparazione una liquidazione di euro 1.150,00 per il procedimento presupposto, aveva intrapreso ulteriori iniziative esecutive e di ottemperanza per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Riassunto il giudizio dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva escluso la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la parte riferita al giudizio davanti al TAR, la Corte d’appello aveva accolto la domanda e condannato entrambi i Ministeri al pagamento di euro 800,00 ciascuno, per un totale di euro 1.600,00, oltre interessi. Con l’unico motivo di ricorso i Ministeri deducevano la violazione dell’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, sostenendo che la liquidazione complessiva eccedeva il tetto massimo consentito, pari al valore del giudizio presupposto, cioè euro 1.150,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il limite massimo dell’indennizzo previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 è assoluto, riguarda l’indennizzo complessivo e serve a evitare sovracompensazioni; pertanto, anche in presenza di più Ministeri convenuti, la somma liquidata al ricorrente non può superare il valore della causa o del diritto accertato nel processo presupposto. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché ridetermini l’indennizzo nel rispetto del tetto massimo normativo e della corretta imputazione dei periodi di ritardo riferibili ai diversi segmenti processuali.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001
indennizzo complessivo non superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato
Il limite previsto dalla norma è assoluto, si riferisce all’indennizzo totale e non a quello annuo; serve a impedire sovracompensazioni o arricchimenti ingiustificati e opera anche quando vi siano più amministrazioni convenute, imponendo che la ripartizione interna non superi il tetto massimo.
È la base normativa dell’azione di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite massimo dell’indennizzo previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 è unitario e assoluto, e va riferito all’intero processo presupposto, non ai singoli soggetti convenuti.
- La presenza di più amministrazioni obbligate al pagamento non consente di superare il tetto massimo legale: l’eventuale riparto tra i convenuti ha natura interna e non può determinare una liquidazione complessiva eccedente il valore della causa o del diritto accertato.
- La liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89/2001 deve evitare ogni forma di sovracompensazione, sicché eventuali precedenti ristori già riconosciuti per il medesimo processo presupposto rilevano ai fini del rispetto del limite massimo complessivo.
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