Cassazione Civile, Ordinanza n. 19993/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale sulla società partecipata, l'Ufficio aveva rettificato in aumento il reddito d'impresa della società e, di riflesso, aveva notificato al socio un avviso di accertamento IRPEF per maggior reddito da partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da società a ristretta base partecipativa. Il contribuente aveva sostenuto di essere solo un socio formale e di non aver partecipato alla gestione, deducendo che il vero dominus fosse il padre, e aveva richiamato vari elementi istruttori: dichiarazioni rese dal padre in sede penale, atti del procedimento penale, intestazione fiduciaria della quota a una fiduciaria, autonoma attività commerciale svolta con la sorella e assenza di movimenti bancari sui propri conti nel periodo d'imposta. Con il primo motivo denunciava violazione di norme tributarie e civilistiche sulla prova presuntiva e sull'IRPEF, assumendo che tali elementi escludessero i presupposti per applicare la presunzione di distribuzione degli utili. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, sempre individuati negli stessi elementi che, a suo dire, dimostravano la sua estraneità alla gestione societaria. Nella memoria richiamava inoltre la nuova disciplina dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che imponesse una prova piena e puntuale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; la CTR aveva correttamente applicato la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa e aveva giudicato non sufficiente la prova contraria offerta. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per la presenza di una doppia conforme di merito, che preclude il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo la deduzione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, onere non assolto. In via ulteriore, ha precisato che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non esclude il ricorso alle presunzioni semplici previste dal diritto tributario sostanziale e, comunque, non sarebbe applicabile retroattivamente alla controversia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non la richiesta di una nuova valutazione dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto.
art. 37 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma tributaria asseritamente violata dal ricorrente nel quadro dell'accertamento del maggior reddito da partecipazione.
art. 38, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona anche nel ragionamento generale sulle presunzioni legali in materia tributaria.
art. 44, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dal ricorrente nel contestare la tassazione del maggior reddito da partecipazione.
la prova in materia tributaria può essere assolta anche mediante presunzioni semplici, se consentite dal sistema, secondo il riparto dell'onere probatorio.
definisce le presunzioni semplici come argomenti di prova ricavabili da fatti noti.
le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare la pretesa impositiva.
disciplina la trattazione camerale e il deposito di memoria nel giudizio di cassazione.
i commi 4 e 5 sono richiamati per la regola della doppia conforme che limita i motivi deducibili in cassazione.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
«L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
la norma conferma il principio per cui l'Amministrazione deve provare la pretesa, ma non elimina la persistente applicabilità delle presunzioni legali sostanziali né preclude il ricorso alle presunzioni semplici.
art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.
in mancanza di espressa previsione transitoria, una norma che incida sul regime probatorio non può applicarsi retroattivamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell'impugnazione, presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 6, comma 1, L. n. 130 del 2022
ha inserito nel d.lgs. 546/1992 il comma 5-bis dell'art. 7.
non contiene, secondo la Corte, previsioni transitorie idonee a derogare al principio di irretroattività.
art. 17, legge delega n. 111 del 2023
richiamato per escludere che la normativa attuativa avesse limitato il ricorso alle presunzioni semplici.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sull'imputazione ai soci di utili extracontabili di società a ristretta base partecipativa opera una presunzione semplice di distribuzione degli utili, che il contribuente può superare solo con prova contraria idonea e specifica.
- Se il motivo di ricorso in cassazione si traduce nella contestazione della ricostruzione dei fatti e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, esso è inammissibile perché investe un giudizio di merito riservato al giudice di fatto.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 rafforza l'onere probatorio dell'Amministrazione ma non abroga le presunzioni legali sostanziali previste dalla normativa tributaria e non esclude il ricorso alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c.
- Le norme che incidono sul regime probatorio sostanziale non si applicano retroattivamente in assenza di una espressa disciplina transitoria.
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