Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la parte intimata non si era difesa, non è stata pronunciata condanna alle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato il suo appello. Nel corso del giudizio di legittimità, con atto del 18 aprile 2024, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo perché le parti avevano definito la controversia in via stragiudiziale mediante scrittura privata transattiva, e ha quindi rinunciato al ricorso. L'intimato fallimento non si è costituito e non ha svolto difese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme al modello legale previsto per l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se compiuta nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del processo.
- La transazione stragiudiziale della controversia può giustificare la dichiarazione di sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e la conseguente rinuncia al ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e mancata difesa dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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