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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero aveva proposto ricorso ex art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 davanti al Giudice di Pace per ottenere l’annullamento del decreto prefettizio di espulsione. Il Giudice di Pace aveva respinto l’impugnazione con ordinanza. Contro tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal d.l. n. 130 del 2020, in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 117 Cost., oltre a omessa/apparente/insufficiente motivazione; 2) violazione e mancata applicazione degli stessi artt. 5 e 19 in relazione all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali UE e agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost.; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU e agli artt. 2, 3 e 117 Cost. La Prefettura intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione: il ricorso era stato notificato il 18/05/2023 e depositato l’08/06/2023, quando era già decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., scaduto il 07/06/2023. Di conseguenza ha dichiarato improcedibile il ricorso. Non sono state poste spese, poiché la parte intimata non si è difesa; inoltre non è stato applicato il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché il processo risultava esente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998

    norma posta a base del ricorso originario al Giudice di Pace per l’impugnazione del decreto di espulsione.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato dal ricorrente come parametro violato in tema di espulsione e valutazione dei profili familiari e umanitari.

  • art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato dal ricorrente come limite all’espulsione e come norma asseritamente mal applicata.

  • art. 8 CEDU

    invocato dal ricorrente a tutela della vita familiare e privata contro l’espulsione.

  • art. 117 Cost.

    richiamato come parametro interposto di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali e sovranazionali.

  • art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocato dal ricorrente insieme ad altre garanzie fondamentali in relazione all’espulsione.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato dal ricorrente a tutela dei diritti fondamentali coinvolti dalla misura espulsiva.

  • artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.

    invocati dal ricorrente come parametri costituzionali relativi ai diritti inviolabili, e alla tutela della famiglia e dei minori.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per la deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    norma processuale decisiva: il deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione ne determina l’improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo perché dagli atti il processo risulta esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; il suo superamento comporta l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per tardivo deposito, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se riguardano l’applicazione di norme sostanziali sull’espulsione dello straniero e la tutela della vita familiare.
  • In mancanza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • L’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto se il processo risulta esente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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