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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale della Guardia di finanza, all'impresa fu notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, nel quale si contestava l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, relative alla cessione di beni e al distacco di personale. In fase istruttoria, l'ufficio irrogò poi la sola sanzione per irregolare tenuta della contabilità in relazione alle operazioni di distacco del personale verso alcune società indicate nel testo. La commissione tributaria di primo grado accolse il ricorso della società; l'Agenzia impugnò, ma l'appello fu respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ritenne, in sostanza, che il contraddittorio avesse portato a escludere le contestazioni originarie sulle operazioni inesistenti e che, in difetto delle ipotesi tipiche dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione fosse illegittima. L'Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme sulla sentenza tributaria e civile, perché il giudice d'appello avrebbe affermato contemporaneamente l'originaria contestazione di operazioni inesistenti e la loro successiva smentita in contraddittorio, in modo inconciliabile con gli atti; 2) violazione del d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, per la motivazione con cui si era escluso un omesso versamento di imposte e un danno erariale; 3) violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, per l'esclusione dell'applicabilità della sanzione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato assumeva che il contraddittorio avesse fatto venir meno le contestazioni sulle operazioni inesistenti, dall'altro, secondo quanto emergeva dagli atti richiamati dall'Agenzia, l'accertamento manteneva ferma la contestazione della sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, con parziale soltanto abbandono di alcuni rilievi. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata e ha disposto il rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il cassazione è avvenuta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta affetta da un vizio radicale, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da renderne incomprensibili le ragioni decisorie.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, tale da rendere obiettivamente incomprensibile la ratio decidendi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il mero difetto di sufficienza della motivazione non è più denunciabile come vizio di legittimità; resta però censurabile la nullità della sentenza quando la motivazione sia mancante, apparente o strutturalmente incomprensibile.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve ricostruire in modo coerente il contenuto dell'accertamento e delle difese delle parti: se la decisione si fonda su una premessa fattuale incompatibile con gli atti richiamati, la sentenza può essere cassata per vizio motivazionale.
  • Quando il giudice di merito fonda l'annullamento di una sanzione su un presupposto fattuale che non corrisponde all'effettivo contenuto dell'avviso di accertamento e del contraddittorio endoprocedimentale, la decisione è esposta a cassazione per carenza logica e inconciliabilità delle affermazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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