Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, con conseguente ordine del Questore di accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento era già stato oggetto di un precedente ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, respinto e poi cassato; nel giudizio di rinvio il Giudice di pace ha nuovamente deciso contro il cittadino straniero. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per asserita lesione del diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU; 3) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La Corte non è entrata nell’esame di tali censure nel merito, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione risultava rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata. La procura, inoltre, era stata conferita all’estero da cittadino straniero e si riferiva espressamente al precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza n. 25653/2022; la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione era invece successiva. Secondo la Corte, la specialità della procura ex art. 365 c.p.c. impone che essa sia successiva alla decisione impugnata, a garanzia della riferibilità dell’attività difensiva alla specifica decisione da impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale allegata al ricorso non fosse idonea a legittimare l’impugnazione, perché rilasciata prima della pubblicazione della sentenza del Giudice di pace poi impugnata. Ha precisato che tale requisito vale anche quando la procura sia conferita all’estero da un cittadino straniero, poiché il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ai sensi dell’art. 12 l. n. 218/1995. Non sono state pronunciate spese, per mancata costituzione delle intimate, e non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’esenzione del processo.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e valida solo se rilasciata dopo la decisione impugnata, così da assicurare la riferibilità dell'attività difensiva alla specifica impugnazione.
art. 132 c.p.c.
È richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene invocato quale vizio processuale per la dedotta nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi secondo e terzo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Costituiva la base del precedente ricorso avverso il decreto di espulsione.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’espulsione e alle garanzie familiari.
artt. 28, 29, 30 e 31 d.lgs. n. 286/1998
Richiamati nel secondo motivo a tutela dell’unità familiare e dei presupposti di ingresso e soggiorno connessi ai rapporti familiari.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Invocato nel secondo motivo quale norma ostativa all’espulsione in funzione di tutela dell’unità familiare.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata.
art. 8 CEDU
È evocato dal ricorrente come parametro sovranazionale a tutela del diritto all’unità familiare.
art. 12 l. n. 218/1995
È utilizzato dalla Corte per affermare che il processo civile svolto in Italia è regolato dalla legge italiana, anche quando la procura sia conferita all’estero da un cittadino straniero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché il processo risulta esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è valida solo se rilasciata dopo la decisione impugnata; una procura anteriore non abilita il difensore a proporre il ricorso contro quella specifica sentenza.
- Il requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. opera anche quando la procura sia conferita all’estero da un cittadino straniero, poiché il processo civile introdotto in Italia resta soggetto alla legge processuale italiana.
- La mancanza di una procura speciale valida determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione senza esame dei motivi di merito.
- Quando gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
- Se il processo è esente, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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