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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di un veterinario per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003, sulla base dell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dei coefficienti previsti dai d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e dell’imputazione di una quota delle spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente impugnava gli atti con tre ricorsi, accolti in primo grado; la CTR, riuniti i giudizi, riformava la decisione ritenendo gli avvisi illegittimi perché non avrebbero indicato gli indici presuntivi applicati e perché il contribuente aveva comunque documentato flussi di cassa dal 1987 al 2003 idonei a giustificare il tenore di vita. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente valorizzato lo studio di settore dei veterinari come se fosse base dell’accertamento, mentre l’atto si fondava sugli indici di spesa ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui beni-indice e sul reddito presumibile; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto sufficiente un prospetto di flussi di cassa a prova della capacità di spesa, senza verificare natura dei redditi e concreta disponibilità nel triennio accertato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo nei limiti indicati, rilevando che la CTR non aveva accertato la natura dei redditi indicati dal contribuente né la loro concreta disponibilità nel periodo oggetto di accertamento, come invece richiesto dalla prova contraria in tema di accertamento sintetico. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare il merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    regola l’accertamento sintetico del reddito e la prova contraria del contribuente; la Corte richiama la necessità di verificare natura e disponibilità concreta delle risorse utilizzate a giustificazione delle spese.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    richiamato dal ricorrente in relazione agli studi di settore, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità.

  • d.m. 10 settembre 1992

    coefficienti utilizzati nell’accertamento sintetico secondo la prospettazione dell’Ufficio.

  • d.m. 19 novembre 1992

    coefficienti utilizzati nell’accertamento sintetico secondo la prospettazione dell’Ufficio.

  • art. 366 c.p.c.

    impone l’onere di specifica indicazione e, nei limiti necessari, trascrizione degli atti/documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ne applica i limiti di deduzione in cassazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione apparente e della nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non specifica in ricorso la domanda/eccezione e il suo mantenimento nel giudizio di appello.

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente non è liberato dall’onere di provare solo la mera disponibilità astratta di ulteriori redditi, ma circostanze oggettive che ne dimostrino l’effettiva riferibilità alle spese contestate.

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato per definire il minimo costituzionale della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributario, la censura contro la motivazione dell’atto impositivo o della sentenza è inammissibile se il ricorrente non trascrive o comunque non indica con precisione il contenuto degli atti e dei passaggi decisivi su cui si fonda la doglianza, poiché la Corte non può supplire con ricerche autonome negli atti di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta che la parte sia in disaccordo con la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e specificamente riportate nel ricorso per cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.
  • In tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera esistenza di ulteriori redditi o della loro semplice movimentazione, ma richiede elementi oggettivi idonei a mostrare che tali redditi erano effettivamente disponibili e utilizzabili nel periodo di imposta contestato.
  • La mera esibizione di un prospetto di flussi di cassa, se non accompagnata dall’accertamento della natura dei redditi e della loro concreta disponibilità temporale, non è di per sé sufficiente a superare la presunzione posta a base dell’accertamento sintetico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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