Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una persona fisica nei confronti di una società per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di grano, documentata dalla fattura e dalle ricevute di pesatura elettronica. La società ha proposto opposizione sostenendo che vi fosse stata solo la pesatura del prodotto e non anche la sua consegna, con conseguente insussistenza del credito e difetto di titolarità passiva. In primo grado l’opposizione è stata dichiarata inammissibile per un’eccezione preliminare sulla rappresentanza della società; in appello la società ha censurato la decisione per nullità della motivazione, per l’erroneo rigetto della questione di rappresentanza, per il difetto di prova del rapporto di vendita e per il carico delle spese. La persona fisica ha poi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sui compensi professionali per asserita liquidazione delle spese oltre i limiti tariffari e con applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 anche al primo grado; (2) nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per errori materiali nell’epigrafe e nel corpo della decisione (codice fiscale e cognome della parte); (3) violazione dell’art. 2310 c.c. per avere ritenuto irrilevante che il rappresentante della società avesse indicato la qualità di ex amministratore anziché di liquidatore, reputando valida l’opposizione; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello escluso la prova della vendita del grano, ritenendo che la sola pesatura non bastasse a dimostrare consegna e conclusione del contratto. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro procedimento, perché proposta per la prima volta in cassazione. Nel merito, ha giudicato infondato il primo motivo, osservando che la parte che contesti la liquidazione delle spese deve indicare analiticamente le voci eccedenti, che i parametri tariffari applicabili sono quelli vigenti al momento della conclusione dell’attività difensiva e che, nel caso concreto, gli importi liquidati coincidevano con i valori medi delle tabelle applicabili; ha inoltre escluso che il limite del valore della domanda dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c. fosse pertinente al caso. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che gli errori materiali sull’identificazione della parte non determinano nullità della sentenza quando non impediscono di individuarla. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la persona fisica che sia stata già amministratore e poi liquidatore della società può agire spendendo erroneamente la qualità precedente, poiché l’errore formale non interrompe la continuità dei poteri rappresentativi. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché volto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio preclusa in cassazione; ha comunque ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la vendita del grano e la relativa consegna incombe sulla parte opposta, quale attrice sostanziale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
disciplina la trattazione camerale con memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in tema di proposta di definizione anticipata del giudizio e relativa opposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica i vizi di violazione o falsa applicazione di legge dedotti nei primi e nel quarto motivo, poi respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiama i vizi di nullità della sentenza dedotti nei secondi e terzi motivi.
art. 132 c.p.c.
l’errore materiale nell’indicazione della parte non integra nullità se non impedisce l’identificazione del soggetto.
art. 2310 c.c.
l’erronea indicazione della qualità di ex amministratore anziché di liquidatore è irrilevante quando la persona fisica è la medesima e vi è continuità dei poteri di rappresentanza.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il contratto di vendita e la consegna della merce grava sulla parte che agisce in sostanza quale venditrice e chiede il pagamento.
art. 91, ultimo comma, c.p.c.
il limite al valore della domanda è riferito alle sole cause davanti al giudice di pace in cui le parti possono stare personalmente e non è applicabile al caso deciso.
art. 82, primo comma, c.p.c.
richiamato per circoscrivere l’ambito applicativo dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c.
d.m. n. 55/2014
i compensi vanno liquidati secondo i parametri vigenti al momento della conclusione dell’attività difensiva; la liquidazione entro i minimi e massimi tabellari non è sindacabile in cassazione se correttamente motivata.
d.m. n. 127/2004
richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
L. n. 140/2012
richiamata dal ricorrente nella censura sulle spese, senza accoglimento della doglianza.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte a seguito della definizione conforme alla proposta.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito azionato, ivi compresi, quando contestati, la conclusione del contratto e l’effettiva consegna della merce o esecuzione della prestazione.
- La sola operazione di pesatura o la mera documentazione contabile, senza ulteriori elementi idonei a provare la vendita e la consegna, non è di per sé sufficiente a dimostrare il credito derivante da fornitura di beni mobili.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle testimonianze: la censura è ammissibile solo se denuncia un vero errore di diritto o un vizio processuale, non se mira a sostituire un diverso apprezzamento dei fatti.
- Gli errori materiali nell’epigrafe o nel corpo della sentenza, come refusi sul nome o sul codice fiscale di una parte, non determinano nullità quando la parte sia comunque chiaramente identificabile.
- L’erronea indicazione della qualità processuale di un soggetto che sia rimasto la stessa persona fisica titolare dei poteri rappresentativi non incide sulla validità dell’atto, se non vi è incertezza sulla riferibilità dell’azione alla società.
- In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito può esercitare discrezionalità entro i parametri tabellari vigenti al momento della conclusione dell’attività difensiva, e la doglianza in cassazione deve indicare in modo analitico le singole voci asseritamente eccedenti.
- La liquidazione delle spese processuali entro i valori medi delle tabelle applicabili non è censurabile in sede di legittimità per il solo fatto che la parte ritenga preferibile una diversa quantificazione.
- Le misure sanzionatorie previste per la definizione del giudizio conforme alla proposta e l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo operano quando il ricorso viene rigettato in cassazione dopo la prosecuzione del giudizio nonostante la valutazione di manifesta infondatezza.
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