Cassazione Civile, Sentenza n. 11339/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il geometra Della Rovere impugnava un avviso di accertamento per il 2008 con rettifica di reddito IRPEF, IRAP e IVA, basato su informazioni dell'Agenzia del Territorio e del Comune che attribuivano al professionista un numero rilevante di pratiche catastali/edilizie, ritenute incompatibili con l'esiguo reddito dichiarato. L'Ufficio aveva accertato in via induttiva (art. 39 DPR 600/1973 e art. 38 DPR 600/1973) sottofatturazioni e omesse fatturazioni. In primo grado la CTP di Crotone annullò l'avviso; la CTR Calabria accolse l'appello dell'Agenzia riformando la decisione, ritenendo motivato l'accertamento sulla base di indici concordanti (numero pratiche, mancata fatturazione totale, sottofatturazione rispetto a valori medi tariffari). In cassazione il ricorrente deduceva omissione di pronuncia su questioni decisive (in particolare il principio di cassa: incassi riferiti ad anni diversi dal 2008), vizio di motivazione dell'atto impositivo, errata utilizzazione di tariffe riferite ad altre professioni e mancata valutazione della fatturazione/contestuale incasso ai fini IVA e IRPEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate alcune doglianze: ha escluso l'omessa pronuncia sulla motivazione dell'atto impositivo (la CTR aveva dichiarato l'avviso «motivato in maniera completa e sufficiente») ma ha accolto il ricorso in parte perché la CTR non ha esaminato la questione decisiva relativa al principio di cassa e all'effettivo anno di incasso dei compensi (incidenza su reddito e IVA). Pertanto la sentenza è stata cassata e rinviata alla CTR Calabria in diversa composizione perché esamini il punto omesso. Altri motivi (violazioni di legge relative a motivazione generale, e questioni sull'uso delle tariffe di ingegneri/architetti) sono stati rigettati, assorbiti o dichiarati inammissibili per difetto di specificità. La Corte ha rimesso al giudice del rinvio anche la valutazione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1 (lett. d)
Autorizza l'accertamento induttivo del reddito anche in presenza di scritture contabili formali quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile; l'amministrazione può fondare l'accertamento su indici e presunzioni semplici purché adeguatamente motivate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 1 e 2
Norme richiamate in tema di poteri e modalità di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 54 (ex art. 50)
Principio secondo cui i redditi da lavoro autonomo si dichiarano secondo il principio di cassa: il reddito concorre nell'anno di effettivo incasso
d.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 3
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo
Ai fini IVA la prestazione si considera effettuata (e quindi imponibile) al momento del pagamento; rileva per determinare l'anno d'imposta di competenza IVA
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di decisione su tutte le questioni dedotte dalle parti; la sentenza d'appello deve affrontare le censure rilevanti dedotte in primo grado
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (nn. 3,4,5)
Grounds di cassazione: violazione di norme di diritto (n.3), omissione di pronuncia su questioni rilevanti (n.4) e mancato esame di fatto decisivo per il giudizio (n.5) sono stati invocati dal ricorrente e valutati dalla Corte
Principi sul rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente e doveri motivazionali degli atti; citata in tema di motivazione dell'avviso
Principi generali dell'azione amministrativa e obbligo di motivazione
d.lgs. n. 447/1997, art. 11
Norma richiamata in confronto a criteri tariffari e valutazione di parametri (richiamata dal ricorrente)
Regole sulla prova documentale (titoli) richiamata dal ricorrente nella contestazione sull'onere probatorio delle fatture
Massime di principio
- L'amministrazione può procedere ad accertamento induttivo basato su indici e presunzioni semplici purché l'atto sia motivato sufficientemente; spetta al contribuente fornire prova contraria
- Per i redditi da lavoro autonomo prevale il principio di cassa: i compensi concorrono al reddito nell'anno dell'effettivo incasso, non nell'anno di emissione della fattura; la prova dell'effettivo incasso è decisiva
- Ai fini IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento (art. 6, co.3 DPR 633/1972): rileva per determinare l'anno di imponibilità
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni decisive già sollevate in primo grado; l'omesso esame di fatti decisivi può determinare cassazione e rinvio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e collegare la presunta violazione di legge ai fatti concreti; la genericità o la mancanza di un collegamento fattuale comporta inammissibilità
- L'uso di parametri o tariffe riferiti ad altre categorie professionali (ingegneri/architetti) richiede adeguata giustificazione: l'applicazione di tariffe non pertinenti può essere censurata se non motivata
- Se l'accertamento discende da elementi di fatto (numero incarichi, sottofatturazione, mancata fatturazione) il contribuente può neutralizzarlo dimostrando incassi in anni diversi, documentando ritardi di incasso o fatture emesse e riscosse in esercizi successivi
- La Corte di legittimità controlla principalmente la correttezza giuridica e l'adeguatezza motivazionale; questioni di merito non adeguatamente specificate in cassazione possono essere rimandate al giudice di rinvio
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