Cassazione Civile, Sentenza n. 11338/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 17.01.2017 e di due cartelle relative a tributi per gli anni 2003-2004, con sanzioni e interessi, deducendo mancata notifica delle cartelle e prescrizione del credito. In sede di merito l'Ufficio ha prodotto copie e la contribuente ha formalmente disconosciuto; l'Agenzia ha documentato che la contribuente ha presentato due istanze di rateizzazione (14.05.2010 e 03.07.2015) e che la seconda fu accolta con provvedimento dell'8.10.2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della C.T.R.: le istanze di rateizzazione e l'accoglimento formale della seconda istanza valgono ad identificare la conoscenza e l'attivazione della pretesa da parte dell'Ufficio (provvedimento del 08.10.2015), per cui il termine quinquennale di prescrizione non era maturato alla data della notifica dell'intimazione (17.01.2017). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili e/o infondati i profili prospettati sulla mancata produzione degli originali del referto e sulla prescrizione delle sanzioni e interessi, condannando la ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c., art. 215 c.p.c., art. 216 c.p.c.
Richiamati nei motivi di cassazione in relazione alla produzione e disconoscimento di documenti; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata produzione degli originali alla luce della valutazione complessiva della conoscenza del debito tramite le istanze di rateizzazione.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma procedurale che disciplina i motivi di cassazione invocati; la Corte ha dichiarato molti motivi inammissibili per carenza di specificità o per non aver considerato la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la censura per mancato esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile perché la CTR aveva espresso chiaramente la propria ratio.
Disciplina il riconoscimento del debito come causa di interruzione della prescrizione; la Corte conferma che la richiesta di rateizzazione può costituire riconoscimento tacito del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, se il comportamento è incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa.
Richiamato nei motivi relativi alla produzione di documenti e alle modalità di prova; la Corte non ha ritenuto decisivo il mancato procedimento di verificazione invocato dalla ricorrente.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie; la Corte ha ritenuto applicabile il termine quinquennale per sanzioni e interessi nella specie.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Individua il termine quinquennale per alcune obbligazioni tra cui interessi e sanzioni; la Corte lo ha applicato confermando che il termine quinquennale non era spirato alla notifica dell'intimazione.
Norma sul termine per impugnare gli atti tributari; la CTR ha ritenuto che l'impugnazione delle cartelle fosse tardiva in ragione della conoscenza risultante dalle istanze di rateizzazione (termine di 60 giorni dalla conoscenza).
Richiamato per escludere l'applicazione del termine decennale (termine ordinario) in assenza di provvedimento giurisdizionale che abbia deciso la debenza delle somme; la Corte ha confermato che il decennale non si applica in mancanza di giudicato.
Richiamato in relazione alla rinuncia alla prescrizione; la Corte osserva che la rinuncia è eccezione in senso lato e poteva essere desumibile dagli atti, sicché la contribuente avrebbe dovuto allegare che le domande di rateizzazione non comportavano rinuncia alla prescrizione.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza di rateizzazione può costituire un riconoscimento (anche tacito) del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e quindi interrompere la prescrizione, se il comportamento è oggettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa.
- Se il contribuente dimostra di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella (es. presentando istanze di rateizzazione), non può poi far valere la mancata notifica trascorsi i termini per impugnare: la doglianza diventa inammissibile per tardività (art. 19 d.lgs. 546/1992).
- Per sanzioni e interessi tributari, salvo giudicato che accerti l'illegittimità, trova applicazione il termine quinquennale (art. 20 d.lgs. 472/1997 e art. 2948 n.4 c.c.); il termine decennale non opera in assenza di provvedimento giurisdizionale che abbia definitivamente accertato la debenza.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della motivazione di merito; la mera riproposizione di questioni già superate dal giudice di merito è spesso inammissibile.
- Il giudice del merito ha un ampio potere di valutazione sull'esistenza di un riconoscimento tacito del debito e sulla compatibilità dei comportamenti del contribuente con la volontà di avvalersi della prescrizione; tale valutazione è difficilmente rimovibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Se si vuol evitare che una richiesta di rateizzazione interrompa la prescrizione o sia intesa come rinuncia alla prescrizione, è necessario allegarlo espressamente e/o formulare riserve esplicite nella richiesta stessa; l'assenza di tale allegazione può precludere la successiva eccezione di prescrizione.
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