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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11343/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado che aveva annullato ruolo e cartella di pagamento relativi a IRPEF, IVA e accessori. La ricorrente deduceva vizi formali e procedurali: invalidità della costituzione in giudizio di Equitalia; nullità/irregolarità dell'atto presupposto (avviso di accertamento) per mancanza di relata, data e firme; notifica effettuata da soggetto privo di qualifica di messo autorizzato; decadenza dal potere di accertamento; mancanza di sottoscrizione e/o delega sul ruolo; mancanza di firma sulla cartella di pagamento; irregolarità della busta di notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i vari motivi inammissibili per difetti di novità, carenza di specificità e decisività, o manifestamente infondati secondo la giurisprudenza di legittimità (es. la mancata firma non comporta automaticamente nullità del ruolo o della cartella; la firma 'predefinita' sulla cartella è sufficiente; la notifica a mezzo raccomandata segue le regole del servizio postale). La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord con importi specificati; è dato atto della possibile applicazione dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002 per un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.203/2005 (conv. legge n.248/2005) art.3

    Richiamato in relazione alla legittimazione dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non in grado di favorire la ricorrente, anche per questioni di novità e di acquiescenza processuale

  • d.lgs. n.546/1992

    art. 11 comma 2; art. 59 comma 1 lett. b

    Norme processuali tributarie richiamate per profili di rito; la Corte ha valutato la correttezza del procedimento di impugnazione e le eccezioni sollevate

  • legge n.890/1982

    Norme sulla notifica e sui messi speciali: la Corte ha ritenuto le censure relative alla qualifica del notificatore inammissibili o avulse dalla realtà, osservando che la notifica della cartella a mezzo raccomandata si regge sulle regole del servizio postale

  • codice di procedura civile

    art. 360 comma 1 nn. 3 e 5; art. 366; art. 156; art. 160; art. 149; art. 480; art. 148

    Richiamati come parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per novità, carenza di specificità o assenza di decisività, e ha sottolineato il necessario rispetto dei requisiti di deduzione e documentazione

  • d.P.R. n.600/1973

    art. 12 commi 1 e 4; art. 42; art. 43; art. 26

    Norme sui ruoli, avvisi e notifiche fiscali: la Corte ha osservato che la mancanza di firma non determina automaticamente la nullità del ruolo/cartella e che la cartella notificata con raccomandata segue l'art.26 (modalità postali)

  • d.P.R. n.633/1972

    Richiamato fra le norme fiscali rilevanti per la regolarità degli atti impositivi; la Corte non ha ritenuto decisive le censure relative a vizi formali non dimostrati o non decisivi

  • d.lgs. n.446/1997

    Norma generale richiamata fra le disposizioni fiscali: le doglianze basate su vizi formali non adeguatamente documentati sono state ritenute non decisivi

  • d.lgs. n.165/2001

    art. 4 comma 2; art. 19 comma 3

    Richiami alle regole sul personale e sulle deleghe dirigenziali; la Corte ha sottolineato che l'assenza di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario non comporta automaticamente l'annullamento del ruolo

  • d.lgs. n.300/1999

    Norme organizzative pubbliche richiamate per valutare la legittimazione e le deleghe: la mancata prova di delega non è risultata decisiva alla luce della giurisprudenza sulla non nullità per mancanza di firma

  • DPR 30 maggio 2002 n.115

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente qualora dovuto

Massime di principio

  • La mancanza della firma autografa sul ruolo o sulla cartella non determina automaticamente la nullità dell'atto: la giurisprudenza di legittimità ritiene non sempre decisiva l'assenza della sottoscrizione
  • La firma 'predefinita' sulla cartella di pagamento può essere ritenuta idonea, per cui la censura sulla mancata sottoscrizione può risultare infondata
  • Le cartelle di pagamento notificate mediante raccomandata a.r. seguono le regole del servizio postale e non le norme del codice di procedura civile o di altre disposizioni sulle notifiche effettuate dai messi speciali
  • I motivi di cassazione sono inammissibili se introducono novità non sollevate in giudizio di merito, se mancano di specificità o se non risultano decisivi rispetto all'esito del giudizio
  • La mancata produzione o la scarsa indicazione dei documenti e delle circostanze ritenute decisive determina l'inammissibilità delle censure in cassazione per carenza di decisività
  • Se la parte ha implicitamente o esplicitamente ritenuto legittimo il contraddittore (es. indicando l'agente della riscossione come contraddittore), non può poi reclamare vizi relativi alla sua legittimazione se ciò è stato previamente assunto

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