Cassazione Civile, Sentenza n. 11343/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado che aveva annullato ruolo e cartella di pagamento relativi a IRPEF, IVA e accessori. La ricorrente deduceva vizi formali e procedurali: invalidità della costituzione in giudizio di Equitalia; nullità/irregolarità dell'atto presupposto (avviso di accertamento) per mancanza di relata, data e firme; notifica effettuata da soggetto privo di qualifica di messo autorizzato; decadenza dal potere di accertamento; mancanza di sottoscrizione e/o delega sul ruolo; mancanza di firma sulla cartella di pagamento; irregolarità della busta di notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i vari motivi inammissibili per difetti di novità, carenza di specificità e decisività, o manifestamente infondati secondo la giurisprudenza di legittimità (es. la mancata firma non comporta automaticamente nullità del ruolo o della cartella; la firma 'predefinita' sulla cartella è sufficiente; la notifica a mezzo raccomandata segue le regole del servizio postale). La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord con importi specificati; è dato atto della possibile applicazione dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002 per un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
decreto-legge n.203/2005 (conv. legge n.248/2005) art.3
Richiamato in relazione alla legittimazione dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque non in grado di favorire la ricorrente, anche per questioni di novità e di acquiescenza processuale
d.lgs. n.546/1992
art. 11 comma 2; art. 59 comma 1 lett. b
Norme processuali tributarie richiamate per profili di rito; la Corte ha valutato la correttezza del procedimento di impugnazione e le eccezioni sollevate
legge n.890/1982
Norme sulla notifica e sui messi speciali: la Corte ha ritenuto le censure relative alla qualifica del notificatore inammissibili o avulse dalla realtà, osservando che la notifica della cartella a mezzo raccomandata si regge sulle regole del servizio postale
codice di procedura civile
art. 360 comma 1 nn. 3 e 5; art. 366; art. 156; art. 160; art. 149; art. 480; art. 148
Richiamati come parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per novità, carenza di specificità o assenza di decisività, e ha sottolineato il necessario rispetto dei requisiti di deduzione e documentazione
d.P.R. n.600/1973
art. 12 commi 1 e 4; art. 42; art. 43; art. 26
Norme sui ruoli, avvisi e notifiche fiscali: la Corte ha osservato che la mancanza di firma non determina automaticamente la nullità del ruolo/cartella e che la cartella notificata con raccomandata segue l'art.26 (modalità postali)
d.P.R. n.633/1972
Richiamato fra le norme fiscali rilevanti per la regolarità degli atti impositivi; la Corte non ha ritenuto decisive le censure relative a vizi formali non dimostrati o non decisivi
d.lgs. n.446/1997
Norma generale richiamata fra le disposizioni fiscali: le doglianze basate su vizi formali non adeguatamente documentati sono state ritenute non decisivi
d.lgs. n.165/2001
art. 4 comma 2; art. 19 comma 3
Richiami alle regole sul personale e sulle deleghe dirigenziali; la Corte ha sottolineato che l'assenza di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario non comporta automaticamente l'annullamento del ruolo
d.lgs. n.300/1999
Norme organizzative pubbliche richiamate per valutare la legittimazione e le deleghe: la mancata prova di delega non è risultata decisiva alla luce della giurisprudenza sulla non nullità per mancanza di firma
DPR 30 maggio 2002 n.115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente qualora dovuto
Massime di principio
- La mancanza della firma autografa sul ruolo o sulla cartella non determina automaticamente la nullità dell'atto: la giurisprudenza di legittimità ritiene non sempre decisiva l'assenza della sottoscrizione
- La firma 'predefinita' sulla cartella di pagamento può essere ritenuta idonea, per cui la censura sulla mancata sottoscrizione può risultare infondata
- Le cartelle di pagamento notificate mediante raccomandata a.r. seguono le regole del servizio postale e non le norme del codice di procedura civile o di altre disposizioni sulle notifiche effettuate dai messi speciali
- I motivi di cassazione sono inammissibili se introducono novità non sollevate in giudizio di merito, se mancano di specificità o se non risultano decisivi rispetto all'esito del giudizio
- La mancata produzione o la scarsa indicazione dei documenti e delle circostanze ritenute decisive determina l'inammissibilità delle censure in cassazione per carenza di decisività
- Se la parte ha implicitamente o esplicitamente ritenuto legittimo il contraddittore (es. indicando l'agente della riscossione come contraddittore), non può poi reclamare vizi relativi alla sua legittimazione se ciò è stato previamente assunto
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