Cassazione Civile, Sentenza n. 11321/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bernardini, titolare di obbligazioni subordinate della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio per €22.500, aveva chiesto il ristoro automatico al Fondo (previsto dall'art.1, commi 855-861, l. 28/12/2015 n.208); istanza respinta. Ha quindi adito il collegio arbitrale (ANAC), che con lodo del 27/04/2018 gli ha riconosciuto €17.244,84 per violazione degli obblighi informativi e di diligenza. Il Fondo ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Roma, la quale ha dichiarato la nullità del lodo (art.829, comma 1, n.4 c.p.c.), ritenendo che la previa presentazione dell’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario precluda comunque l’accesso alla procedura arbitrale ai sensi dell’art.9, commi 6 e 10, d.l. 59/2016 conv. l.119/2016. Bernardini ha ricorso in Cassazione deducendo, in sostanza, che le disposizioni non potevano essere applicate in modo così estensivo (per ragioni di tempo, di differenza di requisiti tra le procedure e per diversa interpretazione del comma 19), e che l’impedimento non può operare quando l’investitore non abbia i requisiti per il ristoro automatico.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha dichiarato che la Corte territoriale non ha errato nel ritenere che l'art.9, commi 6 e 10, disponga un'alternatività tra istanza di erogazione forfetaria e procedura arbitrale, ma ha corretto la sua interpretazione: tale preclusione opera solo in capo agli obbligazionisti "super-deboli" che effettivamente possiedono i requisiti patrimoniali e reddituali per il ristoro automatico. Se l'investitore non è legittimato al ristoro automatico, l'aver comunque presentato un'istanza non impedisce l'accesso all'arbitrato (al massimo può sorgere responsabilità per atti illeciti). La Corte ha enunciato il principio di diritto corrispondente e ha assorbito gli altri motivi; nella parte in cui la sentenza di appello aveva esteso la preclusione a tutti gli investitori, la decisione è stata censurata (con conseguente accoglimento parziale del ricorso e correzione della giurisprudenza applicata).
Norme richiamate
art.1, commi 855-861, l. 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016)
disciplina il nuovo sistema del fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore dei titolari di obbligazioni subordinate
individua una procedura di ristoro automatico a favore di specifiche categorie di investitori (con requisiti patrimoniali e reddituali), ossia gli "obbligazionisti super-deboli", legittimando il Fondo ad erogare indennizzi a carico del fondo di solidarietà
art.9, commi 6 e 10, d.l. 3 maggio 2016 n.59, conv. l.30 giugno 2016 n.119
la presentazione di quell’istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale; gli investitori che non hanno presentato l’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario possono esperire, in via alternativa, la procedura arbitrale, mentre l’attivazione di questa preclude, in ogni caso, la possibilità di esperire la prima
la Corte ha interpretato queste disposizioni come tali da creare un'esclusiva alternatività tra ristoro automatico e arbitrato, ma limitata ai soli investitori che sono effettivamente legittimati al ristoro automatico (i "super-deboli"); non possono quindi scegliere prima l'una e poi l'altra procedura quando si ha diritto al ristoro diretto
art.9, comma 19, d.l. n.59/2016
citato dal ricorrente nella doglianza; la Corte ha ritenuto che il comma 19 non opera in senso favorevole al Fondo in termini da escludere l'arbitrato quando il soggetto non è legittimato all'indennizzo forfetario
art.829, comma 1, n.4, c.p.c.
la Corte d’appello ha dichiarato la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte d’appello aveva usato tale norma per dichiarare la nullità del lodo per violazione delle norme sulla competenza/legittimazione; la Cassazione ha ritenuto che la nullità non potesse essere dichiarata nella parte in cui la preclusione era stata estesa a investitori non legittimati al ristoro automatico
d.p.c.m. 28 aprile 2017 n.82
i collegi arbitrali furono costituiti solo con d.p.c.m. 28 aprile 2017, n. 82
regola le modalità di nomina degli arbitri e il funzionamento dei collegi; la Corte ha rilevato la questione cronologica relativa alla costituzione dei collegi ma ha ritenuto secondaria la questione rispetto alla legittimazione soggettiva
d.m. MEF n.83/2017 (disposizioni di attuazione)
art.4, comma 2, d.m. n.83 del 2017: "La proposizione di tale azione è causa di improcedibilità del ricorso"
stabilisce che l'iniziativa giudiziale può rendere improcedibile l'arbitrato (e viceversa, mentre l'arbitrato pendente inibisce l'azione giudiziaria nei confronti del Fondo), confermando la scelta del legislatore di regimi alternativi e di misure deflattive
d.lgs. 16 novembre 2015 n.180
attuazione della BRRD in Italia, contesto normativo che giustifica strumenti come il bail-in e la ripartizione degli oneri della crisi bancaria, che sono il fondamento della normativa sul ristoro degli obbligazionisti subordinati
Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e Regolamento 2014/806/UE
inquadrano la politica comunitaria della risoluzione bancaria (burden sharing, bail-in) e spiegano la ratio delle misure nazionali volte a evitare l'uso di risorse pubbliche
Corte di giustizia UE, sent. C-526/14 (Kotnik) e C-425/19 (2 marzo 2021)
Kotnik è richiamata come conferma della compatibilità della comunicazione della Commissione e dei principi di burden sharing; C-425/19 è citata per la statuizione che il FITD non è emanazione dello Stato, con implicazioni sugli aiuti di Stato e sulla natura del Fondo
Massime di principio
- La preclusione tra istanza di ristoro automatico e ricorso arbitrale (alternatività) prevista dall'art.9 d.l. 59/2016 opera soltanto per gli investitori che risultano effettivamente legittimati al ristoro automatico (i cosiddetti "super-deboli" individuati per requisiti patrimoniali e reddituali).
- Se l'investitore non possiede i requisiti per l'indennizzo forfetario, l'aver comunque presentato un'istanza al Fondo non impedisce l'accesso alla procedura arbitrale prevista dal legislatore per quella categoria di investitori.
- La scelta tra le procedure agevolative è rilevante: chi ha diritto al ristoro automatico che opta per quella via accetta l'alternatività e non potrà poi esperire l'arbitrato speciale (electa una via non datur recursus ad alteram).
- Se da una domanda impropria o pretermatura deriva danno per l'altra parte, possono sorgere questioni di responsabilità (eventuale responsabilità per fatto illecito), ma questo non equivale automaticamente a preclusione procedurale per l'investitore non legittimato.
- Prima di presentare istanze al Fondo è essenziale verificare la propria legittimazione e i requisiti soggettivi: una valutazione preventiva evita la perdita di rimedi utili o contestazioni procedurali.
- L'alternatività tra rimedi agevolativi non impedisce a chi lo preferisca di adire direttamente il giudice ordinario per ottenere il ristoro pieno, salvo gli effetti deflattivi e le limitazioni volute dal legislatore per l'uso delle risorse del fondo
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