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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23938/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base partecipativa, al quale erano stati imputati per trasparenza i maggiori redditi accertati in capo alla società a seguito di verifica fiscale, comprensiva di indagini bancarie sui conti della società e di alcuni soci. Il contribuente aveva impugnato l’atto lamentando, tra l’altro, la nullità per asserita notifica anticipata rispetto al termine dilatorio, l’illegittimo utilizzo delle movimentazioni bancarie sui conti dei soci senza prova di intestazione fittizia o di utilizzo strumentale, l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito, il mancato contraddittorio con asseriti ulteriori soggetti, l’omessa allegazione della documentazione bancaria e dell’autorizzazione alle indagini e varie violazioni processuali e tributarie. In cassazione ha articolato sette motivi, centrati soprattutto su: applicabilità del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; presupposti e limiti delle indagini bancarie su conti intestati ai soci; asserita ultrapetizione; omessa pronuncia e motivazione; litisconsorzio necessario; allegazione e prova dell’autorizzazione alla verifica e alle indagini bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che si trattava di accertamento "a tavolino" e quindi il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 non era applicabile. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in presenza di società a ristretta base e di soci con vincoli familiari e incapienza reddituale, le movimentazioni bancarie sui conti dei soci possono essere riferite alla società se l’Ufficio fornisce elementi indiziari idonei e il contribuente non prova il contrario; ha escluso l’ultrapetizione perché l’atto impositivo imputava i maggiori importi alla società come ricavi non contabilizzati. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sulla motivazione, rilevando anche la preclusione da doppia conforme e il difetto di specificità/autosufficienza. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base e soci, salvo il diverso caso in cui sia stata scelta la trasparenza ex art. 5 TUIR, ipotesi non dedotta e non provata. Ha ritenuto infondate le censure sull’allegazione della documentazione bancaria e dell’autorizzazione, rilevando che il p.v.c. riportava le movimentazioni e l’esistenza dell’autorizzazione alle indagini bancarie. La Corte ha inoltre osservato che le questioni nuove introdotte in memoria erano inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato per distinguere l’ipotesi della trasparenza fiscale, che potrebbe rilevare ai fini del litisconsorzio, ma che nel caso concreto non risultava scelta dalla società.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio non si applica agli accertamenti cd. "a tavolino", ma solo ai controlli eseguiti presso la sede del contribuente.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente di utilizzare le risultanze dei conti bancari; in presenza di società a ristretta base, le movimentazioni sui conti dei soci possono essere riferite alla società se sussistono indizi sintomatici e manca prova contraria.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie valgono anche in materia IVA e si estendono ai conti di soci o congiunti, in presenza di elementi sintomatici.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nella memoria come norma evocata dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nella memoria come norma evocata dal ricorrente, senza specifico rilievo decisorio favorevole.

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nella memoria come norma evocata dal ricorrente, senza specifico rilievo decisorio favorevole.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nella memoria come norma evocata dal ricorrente, senza specifico rilievo decisorio favorevole.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per la motivazione dell’avviso; la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio al p.v.c. e il riversamento nell’atto delle risultanze bancarie.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alle indagini e alla motivazione dell’atto; la censura è stata respinta.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel primo motivo di ricorso senza accoglimento.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l’ultrapetizione e chiarisce che una doglianza su omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della decisione, non come mera violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per la tipologia dei motivi di ricorso; la Corte applica i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto sul vizio di motivazione e sulla specificità dei motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato il filtro della doppia conforme, con conseguente inammissibilità delle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non supportate da indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione alla nullità per mancata integrazione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sul litisconsorzio necessario, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità nel caso di società di capitali non in trasparenza.

  • art. 372 c.p.c.

    Ritenuta ammissibile la produzione della visura camerale in cassazione perché diretta a provare l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato per il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra giudizio sulla società e giudizio sul socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondato l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, che la sentenza di merito aveva superato.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 8 CEDU

    Richiamata la decisione Italgomme, ma ritenuta non decisiva nel caso perché la controversia non riguardava un accesso domiciliare presso la sede del contribuente in senso rilevante per quella pronuncia.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Ritenuto inapplicabile nella fattispecie per mancanza di condanna o imputazione penale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il litisconsorzio nel processo tributario, ma escluso nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa non in trasparenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera per gli accessi e le verifiche svolti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti "a tavolino" fondati su dati già acquisiti o risultanti dalla documentazione in possesso dell’Amministrazione.
  • Le movimentazioni bancarie sui conti intestati ai soci di una società a ristretta base partecipativa possono essere imputate alla società, e costituire presunzione di ricavi non contabilizzati, quando sussistano elementi sintomatici della riferibilità sostanziale dei conti all’ente e il contribuente non offra una specifica e analitica prova contraria.
  • Per estendere le indagini bancarie ai conti dei soci non basta il mero rapporto societario o familiare in astratto: l’Ufficio deve allegare ulteriori indizi che rendano plausibile l’utilizzo dei conti per occultare operazioni imponibili o la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e sociali.
  • In una società di capitali, il litisconsorzio necessario con i soci non è regola generale; esso è escluso, salvo casi peculiari come l’opzione per il regime di trasparenza fiscale, e resta invece solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra accertamento sociale e accertamento del socio.
  • La nullità per omessa pronuncia o ultrapetizione va dedotta con censure specificamente riconducibili al vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o una violazione di legge.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che si fondano su documenti o fatti processuali devono rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando con precisione dove e come i fatti o i documenti siano stati introdotti nei gradi di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato e non può risolversi in una nuova valutazione del merito o nella semplice deduzione di insufficienza argomentativa.
  • L’avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando rinvia a un p.v.c. consegnato al contribuente e riporta il contenuto essenziale delle contestazioni, senza necessità di allegare integralmente ogni documento bancario originale se gli esiti essenziali sono stati già resi conoscibili al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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