Cassazione Civile, Ordinanza n. 23954/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti dell'amministratore unico della società fallita, ritenuto responsabile di una gestione distrattiva: secondo i giudici di merito, egli avrebbe fatto confluire a proprio favore somme derivanti dalla plusvalenza realizzata con la vendita di un capannone sociale, mediante una fittizia contabilizzazione di costi asseritamente sostenuti dai soci, anche in epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte della società. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e condannato l'amministratore al risarcimento; la Corte d'appello aveva rigettato il suo gravame, ritenendo infondato il motivo sulla prescrizione e inammissibili gli altri per violazione dell'art. 342 c.p.c. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 146 l.fall. per asserita improcedibilità dell'azione in difetto di autorizzazione del giudice delegato e del parere del comitato dei creditori; (2) violazione degli artt. 2393 c.c. e 183 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto che la domanda originaria comprendesse anche l'azione sociale di responsabilità, mentre a suo dire la causa petendi iniziale riguardava solo i creditori sociali e l'estensione alla società sarebbe avvenuta solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; (3) violazione degli artt. 2394 c.c., 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte escluso la prescrizione dell'azione dei creditori sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, ha disatteso tutte le censure. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché dall'atto di citazione risultava l'autorizzazione del giudice delegato, e inammissibile/infondata la doglianza sul parere del comitato dei creditori, sia per aspecificità sia perché il vizio procedimentale non era stato reclamato ed era quindi sanato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non erano state trascritte le parti essenziali della citazione, e ha comunque osservato che il giudice può qualificare giuridicamente l'azione nei limiti dei fatti allegati: nel caso concreto la domanda iniziale includeva, sin dall'origine, sia l'azione verso la società fallita sia quella verso i creditori sociali. Ha infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse il terzo motivo, perché, essendo stata comunque accertata la responsabilità dell'amministratore ex art. 146 l.fall. e art. 2392 c.c., l'eventuale prescrizione dell'azione dei creditori non avrebbe inciso sull'esito, data l'unitarietà dell'azione proposta dal curatore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di responsabilità del curatore può comprendere sia la responsabilità verso la società fallita sia quella verso i creditori sociali; l'autorizzazione del giudice delegato rende procedibile l'azione, e il vizio relativo al mancato parere del comitato dei creditori, se non reclamato, risulta sanato.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'estensione della domanda; la Corte ribadisce che l'azione va qualificata in base ai fatti allegati e alle conclusioni dell'atto introduttivo, non al solo nomen iuris.
È richiamato in relazione alla dedotta prescrizione dell'azione dei creditori sociali; la Corte ne esclude la decisività perché l'azione complessiva del curatore resta fondata comunque sull'altra componente responsabile.
Non può essere utilizzato per ampliare il thema decidendum introducendo una domanda fondata su fatti costitutivi nuovi rispetto a quelli già allegati; nel caso concreto, tuttavia, la domanda originaria già ricomprendeva entrambe le azioni.
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili i motivi di gravame che non si confrontavano con il nucleo logico-giuridico della decisione di primo grado.
È invocato per contestare l'accertamento sul punto della prescrizione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
È invocato unitamente all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle risultanze processuali sulla prescrizione, ma senza esito utile per la sorte del giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti in cassazione.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale in Cassazione.
Le spese sono poste a carico del ricorrente in favore del Fallimento e, per esso, allo Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato nella trascrizione delle conclusioni dell'atto introduttivo, ma con ogni probabilità in modo improprio/erroneo; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
È richiamato nella trascrizione delle conclusioni dell'atto introduttivo, senza che ciò incida sulla decisione di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità promosso dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., l'azione può cumulare la domanda sociale e quella dei creditori sociali; per verificarne l'ammissibilità occorre guardare ai fatti allegati e alle conclusioni dell'atto introduttivo, non al solo nomen iuris utilizzato dalla parte.
- L'autorizzazione del giudice delegato alla proposizione dell'azione fallimentare consente la procedibilità della domanda; il mancato parere del comitato dei creditori, se il relativo decreto non è stato reclamato, integra un vizio procedimentale sanato e non più utilmente deducibile.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: se si censura l'interpretazione dell'atto introduttivo o di un atto processuale, è necessario trascriverne le parti essenziali per consentire il controllo della doglianza.
- Il giudice può qualificare giuridicamente l'azione proposta attribuendo al rapporto dedotto il corretto nomen iuris, purché non alteri i fatti costitutivi allegati né introduca una domanda nuova fondata su una diversa realtà fattuale.
- Quando la responsabilità dell'amministratore sia comunque accertata su una delle basi azionate dal curatore, la critica relativa alla sola prescrizione di un ulteriore titolo di responsabilità difetta di interesse se non è idonea a mutare l'esito complessivo della controversia.
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