Cassazione Civile, Ordinanza n. 29733/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il debitore aveva proposto opposizione sulla base dell’estratto di ruolo, sostenendo di non avere mai ricevuto la cartella e di non essere quindi decaduto dal potere di impugnarla; deduceva inoltre la prescrizione del credito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’appello, ritenendo che la cartella fosse stata regolarmente notificata e che l’estratto di ruolo non fosse autonomamente impugnabile, oltre a considerare tardiva l’impugnazione rispetto alla conoscenza dell’estratto. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 615 c.p.c. e art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la notifica della cartella non era stata provata, che la contumacia dell’agente della riscossione impediva di ritenere raggiunta tale prova, e che il termine per agire non poteva decorrere dalla mera conoscenza dell’estratto di ruolo. Ha inoltre sostenuto che le sue censure erano rivolte alla cartella e alla sua mancata notifica, non all’estratto in sé.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283/2022: l’estratto di ruolo non è impugnabile; la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata è impugnabile solo se il debitore dimostra uno specifico interesse ad agire, nei casi tipizzati dalla norma (pregiudizio per partecipazione ad appalto, per riscossione di somme da soggetti pubblici o per perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato né dimostrato alcun interesse rientrante in tali ipotesi. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile l’opposizione e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la sopravvenienza normativa; nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.
Norme richiamate
è invocato dal ricorrente per contestare la prova della notificazione della cartella; la Corte non fonda la decisione su tale profilo, ma sul difetto di interesse ad agire introdotto dalla disciplina sopravvenuta
richiamato nel motivo come parametro di violazione; non è il fondamento decisivo della decisione
richiamato per qualificare l’opposizione; la Corte osserva che, nel sistema delle opposizioni, la tutela dipende dal tipo di atto e dal momento della conoscenza legale
richiamato nel motivo; non è decisivo ai fini del dispositivo
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021 n. 215
introduce il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973; esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in presenza di specifici pregiudizi e del relativo interesse ad agire
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la riscossione di somme ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"
la disposizione è applicabile ai processi pendenti perché incide sull’interesse ad agire, che è requisito dinamico valutabile fino alla decisione
art. 27 l. 24 novembre 1981 n. 689
richiamato per affermare che la disciplina riguarda anche la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
art. 206 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
richiamato per includere le sanzioni del codice della strada nell’ambito della disciplina
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato per evidenziare che il ruolo è atto impugnabile, mentre l’estratto di ruolo è mero elaborato informatico privo di autonoma pretesa
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
costituisce uno dei casi tipizzati in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
costituisce uno dei casi tipizzati di pregiudizio connesso alla riscossione di somme da parte di soggetti pubblici
l’interesse ad agire è requisito per la decisione nel merito e la sua mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta
Massime di principio
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, poiché ha natura meramente ricognitiva/informatica e non contiene una pretesa impositiva o esattiva propria.
- La cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata può essere impugnata direttamente solo se il debitore dimostra uno specifico interesse ad agire riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta che limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, perché incide su una condizione dell’azione valutabile fino alla decisione.
- Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e impedisce l’esame nel merito della domanda.
- Nel sistema delle opposizioni avverso la riscossione, l’omessa o invalida notificazione della cartella non comporta di per sé un rimedio generalizzato contro l’estratto di ruolo; il debitore deve scegliere il corretto strumento di tutela e rispettarne i presupposti e i termini, ove applicabili.
- Quando manca in radice l’interesse ad agire richiesto dalla norma sopravvenuta, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
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