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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23275/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti precari del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, che chiedevano l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di assistente tecnico/amministrativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, sostenendo di essere utilmente collocati nella graduatoria permanente e che vi fossero posti vacanti nell'organico di diritto della provincia interessata. Il Tribunale aveva accolto la domanda di costituzione del rapporto stabile, ritenendo sufficiente la vacanza di posti e la collocazione in graduatoria, e aveva altresì riconosciuto l'anzianità maturata nei rapporti a termine; la Corte d'appello, investita dell'impugnazione del Ministero, ha invece escluso il diritto all'immissione in ruolo per mancanza della necessaria autorizzazione alle assunzioni prevista dalla disciplina sulle pubbliche amministrazioni, accogliendo però la domanda risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse; 2) la novità e quindi l'inammissibilità delle contestazioni ministeriali in appello, oltre a vizi motivazionali e di omesso esame di fatti decisivi; 3) la violazione dell'art. 554 d.lgs. n. 297/1994, della legge n. 124/1999, della normativa sull'organizzazione del pubblico impiego e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la disponibilità di posti e la posizione in graduatoria bastassero a fondare il diritto all'assunzione; 4) in subordine, l'insufficienza della sola condanna al pagamento di quattro mensilità quale tutela effettiva contro l'abuso del lavoro a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul difetto di interesse ad impugnare del Ministero, osservando che il primo grado aveva accolto la domanda di assunzione e quindi sussisteva un concreto interesse giuridico alla riforma. Ha poi escluso sia il vizio di motivazione apparente o illogica, sia l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che i ricorrenti non avevano assolto agli oneri richiesti per la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. e che, comunque, i fatti evocati non erano decisivi rispetto al fondamento giuridico della decisione. Nel merito ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello: per il personale ATA il diritto all'assunzione a tempo indeterminato sorge solo se l'assunzione è stata previamente autorizzata nell'ambito degli atti di macro-organizzazione e se la posizione in graduatoria consente l'accesso al contingente autorizzato; la mera vacanza di organico non basta. Ha quindi affermato che l'autorizzazione ministeriale è elemento costitutivo del diritto all'immissione in ruolo e che, in difetto, incombe sul lavoratore che invoca il diritto allegarla e provarla. Ha altresì dichiarato infondati i rilievi sulla pretesa novità delle contestazioni in appello, poiché si trattava di eccezioni rilevabili d'ufficio e non coperte dal divieto di nova. Infine ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'ammontare del danno comunitario perché mirava a una rivalutazione di merito. Il ricorso è stato dunque respinto, con presa d'atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012 e i requisiti di specificità del motivo ex n. 5.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare deve consistere in un'utilità giuridica concreta derivante dall'eventuale accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza anche parziale.

  • artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c.

    Sono evocati dai ricorrenti per denunciare errori processuali e di valutazione probatoria; la Corte esclude che vi sia stata violazione delle regole sul decidere e sulla motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Il difetto di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 343 c.p.c.

    Evocato nei motivi sul giudizio di appello; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di nova in appello; la Corte chiarisce che le eccezioni in senso stretto e le mere difese hanno diverso regime.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato nei motivi; nessuna violazione accertata.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto del rito del lavoro e delle preclusioni difensive.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato per la specificità dell'appello nel rito del lavoro; la Corte ribadisce che l'appello del Ministero era ammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello non copre le eccezioni rilevabili d'ufficio e non impedisce di contestare in secondo grado l'erroneo riconoscimento del diritto.

  • art. 554 d.lgs. n. 297/1994

    comma 1, comma 2, comma 7, comma 8

    Disciplina l'accesso ai ruoli del personale ATA: i concorsi annuali formano graduatorie permanenti e le nomine vanno disposte nei limiti dei posti disponibili; tali previsioni vanno lette coordinandole con la necessaria autorizzazione alle assunzioni.

  • art. 39, commi 3 e 3-bis, L. n. 449/1997

    La disciplina autorizzatoria delle assunzioni nella PA si applica anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie e rende necessario un atto autorizzativo prima delle assunzioni.

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    Richiamato insieme alla disciplina autorizzatoria per confermare che il diritto all'assunzione nella scuola presuppone un atto di macro-organizzazione e l'autorizzazione alla copertura dei posti.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma che rinvia alla programmazione del fabbisogno di personale e alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Le procedure di reclutamento sono subordinate alla programmazione del fabbisogno e, per alcune amministrazioni, all'emanazione di un apposito DPCM.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dai ricorrenti e nel giudizio di merito quale limite alla conversione dei rapporti a termine con la PA.

  • art. 2697 c.c.

    L'autorizzazione all'assunzione è qualificata come elemento costitutivo del diritto invocato, con conseguente onere di allegazione e prova a carico di chi pretende l'assunzione stabile.

  • art. 554 d.lgs. n. 297/1994

    "nei limiti dei posti disponibili"

    La locuzione non può essere intesa come semplice esistenza di posti vacanti nell'organico di diritto, ma richiede anche l'espressa autorizzazione ad assumere e l'individuazione dei posti autorizzati.

  • direttiva 1999/70/CE

    È evocata dai ricorrenti per la tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la censura sul quantum del risarcimento è però dichiarata inammissibile perché attinente al merito.

  • Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Richiamato in relazione alla tutela contro l'abuso del contratto a termine e alla misura risarcitoria idonea a sanzionarlo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego scolastico, il diritto all'assunzione stabile del personale inserito in graduatoria non deriva dalla sola vacanza di posti in organico, ma presuppone anche la preventiva autorizzazione alle assunzioni e la collocazione dell'aspirante nel contingente autorizzato.
  • La locuzione normativa che prevede nomine "nei limiti dei posti disponibili" va interpretata sistematicamente, coordinandola con la disciplina generale autorizzatoria delle assunzioni nella pubblica amministrazione: la disponibilità giuridicamente rilevante non coincide con la mera vacanza di fatto.
  • Quando il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio comprende un'autorizzazione amministrativa, tale autorizzazione deve essere allegata e provata dalla parte che invoca il diritto, secondo il criterio generale dell'art. 2697 c.c.
  • L'appello è ammissibile se mira a rimuovere una statuizione sfavorevole e reca un'utilità giuridica concreta; non può parlarsi di difetto di interesse solo perché l'amministrazione, in ogni caso, debba coprire i posti vacanti con altri strumenti.
  • Il divieto di nova in appello non impedisce di far valere eccezioni in senso lato o questioni rilevabili d'ufficio, né paralizza la contestazione in secondo grado dell'erronea sussunzione giuridica compiuta dal primo giudice.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che rendono inesistente o incomprensibile la motivazione; non consente una rivalutazione del compendio probatorio o della sufficienza argomentativa nel merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una puntuale indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta, del momento di discussione processuale e della sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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