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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23144/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una professionista sanitaria aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi maturati nel biennio 2008-2009 per la partecipazione, fuori dall'orario di lavoro, alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva revocato il decreto ritenendo non provato il fatto costitutivo del credito: il sistema di timbratura separata previsto da una circolare aziendale non risultava funzionante, i prospetti prodotti non valevano come ricognizione di debito perché non confermati da delibere aziendali e provenienti da un dirigente privo di potere di impegnare l'ente, e la documentazione non dimostrava che le sedute si fossero svolte oltre l'orario di servizio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omesso esame del fatto che ella fosse una medica specialista ambulatoriale convenzionata e non una dipendente; omesso esame delle timbrature prodotte; violazione della normativa regionale e degli artt. 1988 e 2697 c.c. per il mancato riconoscimento della natura ricognitiva dei prospetti; erronea interpretazione della nozione di 'caso definito' e conseguente sottovalutazione delle schede riepilogative. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi sul vizio motivazionale perché diretti in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di merito, e infondato il motivo sulla ricognizione di debito, ribadendo che per la pubblica amministrazione l'atto ricognitivo richiede forma scritta e provenienza dall'organo competente, non potendo attribuirsi valore ricognitivo ad atti interni o privi di potere rappresentativo; inoltre, è stata confermata la mancata prova del rapporto fondamentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso: ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo e quarto perché volti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha respinto il terzo motivo perché i prospetti prodotti non avevano valore di ricognizione di debito nei confronti dell'azienda sanitaria, mancando sia la conferma nelle delibere aziendali sia la prova che provenissero da un organo munito del potere di impegnare l'ente. È stata quindi confermata la sentenza d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il credito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la rivalutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito ha natura di atto unilaterale recettizio, non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione e dispensa il destinatario dalla prova del rapporto fondamentale, che resta tuttavia necessario e può essere contestato se non esistente, invalido o estinto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il criterio interpretativo della norma per respingere la lettura proposta dalla ricorrente della nozione di 'caso definito'.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato insieme agli altri parametri normativi invocati dalla ricorrente, ma la Corte rileva che le censure investono la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 44 L.R. Lazio n. 11 del 2004

    Norma regionale invocata per sostenere il diritto ai compensi e la lettura di 'caso definito' come prestazione remunerabile; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 140 L.R. Lazio n. 4 del 2006

    Richiamato come norma modificativa dell'art. 44 della legge regionale; non viene ritenuto idoneo a sovvertire l'esito probatorio della controversia.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
  • L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o letture alternative delle prove documentali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando l'onere della prova sia stato addossato alla parte errata, non quando si contesti la sufficienza o attendibilità delle prove valutate dal giudice.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione e, per vincolare una pubblica amministrazione, richiede un atto scritto proveniente dall'organo competente a impegnare l'ente; gli atti interni o privi di potere rappresentativo non hanno efficacia ricognitiva.
  • Quando il rapporto fondamentale non risulta provato, la ricognizione di debito non produce effetti vincolanti e la pretesa creditoria non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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