Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due ex dipendenti, cessato il rapporto di lavoro in esito ad un accordo quadro sindacale sull'esodo, hanno agito contro la banca datrice per ottenere il riconoscimento integrale dell'incentivo variabile previsto dall'art. 8, comma 4, dell'accordo quadro del 29 luglio 2011. In particolare hanno contestato il criterio seguito dalla banca nel calcolo della maggiorazione, ritenendo che i mesi utili dovessero essere computati dalla data di cessazione del rapporto fino alla maturazione del diritto a pensione, e non secondo il diverso metodo applicato dalla società. La banca, costituitasi, ha sostenuto la correttezza della propria interpretazione e ha chiesto altresì la legittimità della compensazione con il premio aziendale 2012 e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccesso a titolo di incentivo base e incentivo previdenziale. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale sul comportamento delle parti sociali e sull'asserito errore di redazione dell'accordo; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell'interpretazione della clausola sull'incentivo variabile; 3) omessa pronuncia sulla questione della riliquidazione dell'incentivo previdenziale di uno dei lavoratori e sulla correlata domanda di ripetizione dell'indebito; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione sul medesimo profilo relativo all'incentivo previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibili o infondati i relativi censure: il vizio motivazionale era precluso dal doppio conforme e la censura sull'interpretazione contrattuale si risolveva in una mera contrapposizione di letture alternative, senza dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la Corte d'appello aveva effettivamente omesso di pronunciare sul motivo di gravame relativo alla riliquidazione dell'incentivo previdenziale di uno dei lavoratori e sulla conseguente domanda restitutoria proposta dalla banca. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata sulla mancata ammissione della prova orale è stata ritenuta, nel caso concreto, preclusa dal regime del doppio conforme e comunque non decisiva rispetto all'asserito errore di redazione dell'accordo.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione della clausola contrattuale deve avvenire secondo i canoni legali di ermeneutica; in cassazione è censurabile solo per violazione di tali canoni o per motivazione illogica.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta coordinandola con l'intero testo dell'accordo e con la funzione complessiva dell'incentivo all'esodo.

  • art. 1367 c.c.

    La ricorrente invocava il criterio di conservazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non dimostrasse una concreta violazione del canone.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata ravvisata l'omissione di pronuncia sul motivo di gravame relativo alla riliquidazione dell'incentivo previdenziale e alla domanda di ripetizione dell'indebito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza per difetto di motivazione è stata assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di motivazione mancante o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della denuncia di motivazione insufficiente o assente dell'impugnata decisione.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme il ricorrente non può proporre in cassazione il vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma se non dimostra la diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente che la decisione di primo grado e quella di appello si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per aggirare il limite al sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, quando la censura si risolve in realtà in una critica alla motivazione o alla mancata ammissione di prova non decisiva.
  • L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è motivo di cassazione il solo fatto che il giudice abbia scelto una lettura diversa da quella prospettata dalla parte ricorrente.
  • La denuncia di omessa pronuncia è fondata quando il giudice di appello non esamina, neppure implicitamente, un motivo di gravame specificamente proposto e rilevante ai fini della decisione; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio per nuova delibazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.