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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23155/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente aveva chiesto in via monitoria il pagamento di compensi asseritamente maturati per la partecipazione, fuori dall'orario di lavoro, alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. Il Tribunale aveva concesso il decreto ingiuntivo, poi opposto dall'azienda sanitaria. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che i prospetti riepilogativi prodotti non fossero prova sufficiente: non costituivano manifestazione della volontà dell'ente di obbligarsi verso l'esterno, erano oggetto di continue richieste di chiarimento e non dimostravano con certezza lo svolgimento delle prestazioni fuori orario. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della legge regionale Lazio n. 11 del 2004, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2006, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso una registrazione automatica delle presenze al di fuori dell'orario di lavoro; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 44 della legge regionale citata, dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che i prospetti riepilogativi dovessero valere come ricognizione di debito e che il dirigente medico-legale fosse legittimato a impegnare l'azienda in virtù dell'immedesimazione organica e di atti organizzativi interni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività insindacabile in cassazione se logicamente e coerentemente motivata. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato sul vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che non era dedotta alcuna anomalia motivazionale rilevante. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato: ha ribadito che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha natura di atto unilaterale recettizio, non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione ma comporta solo una presunzione relativa del rapporto fondamentale; se proveniente da una pubblica amministrazione richiede forma scritta ad substantiam e deve provenire da un organo idoneo a impegnare l'ente verso l'esterno. Nel caso concreto i prospetti riepilogativi non avevano natura ricognitiva, perché non risultava una valida manifestazione di volontà dell'azienda né la conferma delle proposte di liquidazione nelle delibere aziendali. La Corte ha quindi confermato la revoca del decreto ingiuntivo e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l.r. Lazio n. 11/2004

    come modificato dall’art. 140 della l.r. n. 4/2006

    norma richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto ai compensi per la partecipazione alle commissioni mediche; la Corte ne ha escluso la violazione, affermando che la censura in realtà investiva la valutazione delle prove e che, in ogni caso, il diritto presupponeva la prova dello svolgimento delle prestazioni fuori orario.

  • art. 140 l.r. Lazio n. 4/2006

    modifica dell’art. 44 della l.r. n. 11/2004

    richiamato come fonte di modifica della disciplina regionale dei compensi per le commissioni mediche.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    invocato per l'interpretazione della norma regionale; la Corte non ha accolto la censura perché diretta in sostanza a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo le prove legali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la doglianza formalmente proposta come violazione di legge è stata qualificata come critica alla valutazione delle prove e quindi non ammissibile in cassazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ricordato che il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme agli artt. 1988 e 2697 c.c.; la Corte non ne ha ravvisato violazione, perché la questione attiene alla prova dei fatti costitutivi del diritto.

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito ha natura di atto unilaterale recettizio, non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma comporta soltanto un'astrazione processuale della causa debendi e una presunzione relativa del rapporto fondamentale; nei confronti della P.A. richiede forma scritta e un atto idoneo a vincolare l'ente verso l'esterno.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre la ricognizione di debito opera solo come alleggerimento dell'onere probatorio se validamente configurata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228/2012

    richiamata solo quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che in realtà miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito può attribuire valore preminente ad alcuni elementi probatori e ritenere implicitamente non decisive o non attendibili altre risultanze, purché il ragionamento sia logico, coerente e motivato; tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione salvo anomalie motivazionali rilevanti.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non crea di per sé l'obbligazione, ma presuppone un rapporto fondamentale esistente o almeno validamente sorto; essa produce soltanto una presunzione relativa dell'esistenza del debito e una mera relevatio ab onere probandi per il destinatario.
  • Quando la ricognizione di debito provenga da una pubblica amministrazione, occorre un atto scritto adottato da un organo dotato del potere di impegnare l'ente verso l'esterno; atti interni o provenienti da organi privi di rappresentanza non hanno efficacia ricognitiva.
  • In presenza di una pretesa di pagamento fondata su prestazioni rese fuori orario di servizio, grava sul creditore la prova rigorosa del fatto costitutivo del diritto, compreso lo svolgimento delle attività nelle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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