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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un assistente di volo che aveva lavorato con una serie di contratti a tempo determinato stipulati dapprima con una società poi incorporata e quindi con la società ricorrente. Il lavoratore aveva contestato la validità del termine apposto al contratto del 18 maggio 2011, deducendo in particolare la mancata effettuazione della valutazione dei rischi e la mancata esibizione del documento di valutazione dei rischi richiesto anche per il tramite dell’organizzazione sindacale. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 1 giugno 2011, la riammissione in servizio e un ristoro economico. La corte d’appello aveva confermato, osservando che la società non aveva adeguatamente contestato l’allegazione né prodotto tempestivamente il DVR pertinente, avendo depositato un documento relativo a un diverso sito (Linate) rispetto alla sede di lavoro del dipendente (Fiumicino). In cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non gravasse su di essa l’onere di provare l’esistenza del DVR; 2) violazione dell’art. 421 c.p.c., per il mancato esercizio di poteri istruttori officiosi; 3) violazione dell’art. 3 d.lgs. 368/2001, sostenendo che la mera irregolarità o inadeguatezza del DVR non incide sulla validità del termine e che per gli assistenti di volo la sede di lavoro sarebbe l’aeromobile, a prescindere dalla sede di assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, nel concreto assetto processuale, il lavoratore aveva specificamente contestato la mancata valutazione dei rischi e aveva documentato una richiesta rimasta senza riscontro; la società, a fronte di tale allegazione, non aveva provato in modo adeguato l’esistenza di un DVR pertinente, avendo prodotto un documento riferito a un sito diverso e non avendo dimostrato l’unicità o l’idoneità del documento per l’attività svolta sugli aeromobili. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che nel rito del lavoro i poteri officiosi del giudice non possono supplire a carenze probatorie totali o rimettere in termini la parte negligente. Ha infine respinto il terzo motivo, richiamando il principio per cui l’art. 3 d.lgs. 368/2001, che vieta l’apposizione del termine se il datore non ha effettuato la valutazione dei rischi, è norma imperativa: in mancanza di prova della preventiva valutazione, la clausola sul termine è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per escludere la tesi della ricorrente sull’assenza di onere probatorio in capo al datore di lavoro, valorizzando invece l’assetto di allegazione, contestazione e prova nel caso concreto

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro non possono sostituire le carenze probatorie delle parti né essere usati per rimettere in termini la parte che non abbia assolto i propri oneri

  • art. 3 d.lgs. n. 368/2001

    costituisce norma imperativa: se il datore non prova di avere effettuato la valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto, il termine è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 18

    richiamato per evidenziare che il documento di valutazione dei rischi deve contenere indicazioni specifiche sui rischi e sui soggetti coinvolti nella sicurezza

  • artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.

    la nullità della clausola di termine comporta l’inserzione automatica della disciplina imperativa e la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato

  • art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la valutazione del giudice deve muoversi entro il circuito di allegazione, contestazione e prova: una parte che contesti specificamente un fatto costitutivo e produca elementi documentali non può essere ignorata dalla controparte, la quale deve fornire prova adeguata e pertinente del fatto impeditivo o estintivo invocato.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro hanno funzione integrativa e non sostitutiva: possono essere esercitati per chiarire fatti già emersi in causa, ma non per colmare integralmente la carenza probatoria di una parte o per sanare tardive omissioni istruttorie.
  • In materia di contratti di lavoro a termine, l’omessa prova della preventiva valutazione dei rischi da parte del datore integra la violazione di una norma imperativa che colpisce la clausola appositiva del termine con nullità, determinando la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • Il documento di valutazione dei rischi, per essere idoneo a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza, deve essere pertinente al contesto lavorativo considerato e contenere indicazioni analitiche sui rischi e sui soggetti della prevenzione; la produzione di un documento riferito a un diverso sito non è di per sé sufficiente se non ne sia dimostrata l’effettiva riferibilità al rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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