Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione della società datrice di lavoro a un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento della retribuzione del mese di maggio 2013. La pretesa del lavoratore era stata collegata all'inefficacia, poi definitivamente accertata, della cessione del ramo d'azienda cui era addetto a favore di altra società. La società ricorrente ha dedotto in cassazione un unico motivo: ha invocato il giudicato formatosi su una successiva sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla cessionaria, con condanna di quest'ultima alla reintegrazione e al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni maturate fino alla reintegra; sostenendo che, avendo il lavoratore optato per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare come retributivo e non risarcitorio il credito azionato contro la cedente, omettendo così di detrarre quanto già spettante al lavoratore in base a quella diversa decisione. In sostanza la ricorrente ha denunciato violazione di norme in tema di giudicato, mora, risarcimento del danno, inadempimento e impossibilità sopravvenuta, assumendo la detraibilità dei vantaggi percepiti dal lavoratore in relazione all'altro rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente qualificato la domanda del lavoratore come volta al pagamento di retribuzioni e non di un risarcimento del danno, qualificazione che costituisce apprezzamento di merito non utilmente censurato in sede di legittimità. Inoltre ha affermato che, quando sia accertata l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro con il cedente resta giuridicamente in vita; se il cedente non ottempera al ripristino del rapporto nonostante l'offerta della prestazione, permane in capo a lui l'obbligo di corrispondere le retribuzioni. Di conseguenza, per tali somme non opera la compensatio lucri cum damno e non è detraibile quanto il lavoratore abbia percepito in relazione a un diverso rapporto con la cessionaria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di giudicato formatosi su altra sentenza, ma ritenuto non dirimente rispetto alla natura del credito azionato nel presente giudizio
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme su mora e inadempimento, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme su mora e inadempimento, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme su mora e inadempimento, senza accoglimento della censura
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura risarcitoria e la detraibilità dei vantaggi, ma non applicato in concreto
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme su impossibilità e inadempimento, senza effetto sulla decisione
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'inadempimento e sulla risoluzione, senza accoglimento
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull'impossibilità sopravvenuta, senza incidenza sulla decisione
norma centrale: il trasferimento d'azienda produce continuità del rapporto solo se legittimo; se la cessione è dichiarata invalida/inefficace, il rapporto con il cedente resta giuridicamente in vita e il cedente che non ripristini il rapporto deve corrispondere le retribuzioni
richiamato per evidenziare che l'art. 2112 c.c. deroga alla regola della cessione del contratto, consentendo la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto solo nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La qualificazione della pretesa creditoria come retributiva o risarcitoria dipende dall'interpretazione della domanda ed è un apprezzamento riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della specifica deduzione di errore di diritto nella qualificazione giuridica adottata.
- L'illegittimità della cessione di un ramo d'azienda esclude la continuità del rapporto con il cessionario e lascia ferma, sul piano giuridico, la persistenza del rapporto di lavoro con il cedente.
- Quando il datore cedente non ottemperi all'ordine di ripristino del rapporto lavorativo, nonostante l'offerta della prestazione da parte del lavoratore, egli resta obbligato al pagamento delle retribuzioni come obbligazione di natura retributiva e non risarcitoria.
- Per i crediti retributivi dovuti dal cedente a seguito di cessione illegittima non opera la compensatio lucri cum damno rispetto a utilità o somme percepite dal lavoratore in relazione a un diverso rapporto instaurato con il cessionario.
- Le vicende del rapporto di fatto instaurato con il cessionario non incidono sul distinto rapporto giuridicamente proseguito con il cedente quando la cessione sia stata dichiarata invalida o inefficace.
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