Cassazione Civile, Ordinanza n. 23178/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da un ex dipendente per il demansionamento subito nell’ambito del rapporto di lavoro. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva già accertato in giudicato l’esistenza del demansionamento e del relativo danno, limitando il nuovo esame alla sola decorrenza temporale del risarcimento e confermando la liquidazione del danno patrimoniale in percentuale delle retribuzioni e del danno non patrimoniale. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio avesse indebitamente retrodatato il periodo risarcibile oltre quanto coperto da giudicato formale, valorizzando lettere interruttive della prescrizione che non avrebbero potuto incidere sul tema già definito; con il secondo ha dedotto, in modo cumulativo, violazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2087 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., contestando soprattutto la fissazione del termine finale del danno al pensionamento del lavoratore nel 2009 anziché alla data del ricorso introduttivo o della sentenza di primo grado, e sostenendo che vi sarebbe stata una indebita attribuzione di responsabilità per danni futuri non provati e non istruiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale si era correttamente uniformata al principio di diritto sulla prescrizione decennale del danno da demansionamento e aveva legittimamente considerato, ai fini della quantificazione del danno, le lettere interruttive della prescrizione del 1994 e 1995, divenute rilevanti proprio in ragione del diverso termine prescrizionale applicabile. Ha poi ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura era generica e non autosufficiente, e che, trattandosi di illecito permanente da demansionamento, la protrazione della condotta e dei suoi effetti rendeva rilevante ai fini risarcitori anche il periodo successivo all’introduzione del giudizio, configurandosi una ipotesi di danno incrementale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la fase di giudizio di rinvio in cui la Corte d’appello aveva deciso nei limiti del devoluto.
È richiamato come norma generale del neminem laedere, ma non esclude la qualificazione contrattuale della responsabilità del datore di lavoro quando sia invocata anche la tutela specifica del rapporto.
Fondamento della responsabilità del datore di lavoro per la tutela delle condizioni di lavoro; nel caso di demansionamento si è affermata la natura contrattuale della responsabilità e l’applicazione della prescrizione decennale.
Invocato per omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio, rilevando anche la genericità della censura.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del giudicato; la Corte ha negato che la decisione di rinvio avesse violato il giudicato, essendo coerente con il perimetro del rinvio.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la censura è stata ritenuta infondata nel contesto dell’illecito permanente e della quantificazione del danno incrementale.
Richiamato dalla ricorrente tra le doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le doglianze motivazionali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Usato dalla Corte per ribadire gli oneri di specifica indicazione del fatto storico e dei dati processuali nel ricorso per cassazione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di deposito e indicazione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il necessario presupposto, senza poter riaprire questioni coperte da giudicato implicito interno.
- Quando la responsabilità del datore di lavoro per demansionamento è ricondotta all’art. 2087 c.c., la pretesa risarcitoria ha natura contrattuale e si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale propria dell’illecito aquiliano.
- Nel caso di condotta illecita permanente, come il demansionamento protratto nel tempo, il dies a quo della prescrizione e la quantificazione del danno devono essere valutati alla luce della permanenza della condotta e dei suoi effetti, potendo rilevare anche atti interruttivi intervenuti durante il periodo di durata dell’illecito.
- La cessazione della condotta antigiuridica o del demansionamento, quando rilevante ai fini dell’individuazione del periodo risarcibile, deve risultare allegata e provata o quantomeno specificamente sollecitata in giudizio; in mancanza, la domanda può essere trattata come riferita a un danno incrementale che continua a maturare nel tempo.
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia e, più in generale, dei vizi processuali, richiede specifica indicazione delle domande o eccezioni assunte come non esaminate, nonché degli atti processuali pertinenti, perché il controllo di legittimità sia possibile.
- In presenza di un fatto generatore unitario e permanente, la regola di immodificabilità della domanda risarcitoria ammette la considerazione dei danni sopravvenuti o incrementali ai fini della liquidazione, purché resti identico il fatto costitutivo della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23144/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23155/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23172/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23186/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →