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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08361/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. della Sicilia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRAP, IRES e recupero di un credito d’imposta, riferita agli anni d’imposta 2003 e 2004, con importi iscritti a ruolo anche per interessi e sanzioni. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di poter beneficiare delle agevolazioni e sospensioni dei versamenti previste per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi dell’Etna del 2002. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo la contribuente destinataria delle norme agevolative. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulle sospensioni/agevolazioni post-calamità, per avere il giudice di appello applicato automaticamente i benefici alla contribuente; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso/insufficiente esame, per avere ritenuto provata la spettanza del credito d’imposta sul gasolio per autotrazione senza idonea prova; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; (4) nullità per omessa pronuncia sui motivi di appello; (5) omessa motivazione su fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che i benefici fiscali post-sisma non operano automaticamente ma richiedono una specifica istanza e adeguata documentazione, nonché la prova dell’inerenza delle obbligazioni all’attività svolta; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era apodittica e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito, soprattutto in ordine all’applicazione delle sospensioni e al credito d’imposta sul gasolio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245

    richiamato come base delle successive sospensioni dei versamenti tributari, ma non ritenuto sufficiente a fondare un’applicazione automatica dei benefici senza specifica istanza e prova dei presupposti

  • decreto MEF 14 novembre 2002

    richiamato insieme alle successive disposizioni di proroga/sospensione dei versamenti tributari

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato nel quadro delle norme agevolative successive all’evento calamitoso

  • artt. 8, 9 e 14 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamati come istituti definitori/condoni rispetto ai quali si discuteva l’applicabilità alla contribuente

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base del controllo automatizzato delle imposte

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale base del controllo automatizzato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della spettanza del credito d’imposta; la Corte valorizza l’esigenza di prova documentale del diritto al beneficio

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la censura di nullità della sentenza di merito per motivazione insufficiente o apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge nei primi motivi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei vizi processuali dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame/omessa motivazione dedotto nei motivi secondo e quinto

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 5 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90

    interpretato nel senso che le agevolazioni richiedono domanda di sospensione e documentazione, e non operano automaticamente

  • art. 1 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90

    considerato fonte delle sospensioni dei termini e dei versamenti a favore dei soggetti colpiti dal sisma

  • art. 3 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90

    interpretato come norma che consente ai residenti e a chi svolge attività economica nell’area terremotata di beneficiare delle sospensioni, ma non automaticamente

  • art. 5, comma 5, Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90

    ritenuto decisivo nel senso che certificazioni e dichiarazioni devono essere accompagnate da domanda di sospensione

  • art. 5, comma 2, Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90

    richiede, per le imprese, dichiarazione sostitutiva sull’attività svolta e sull’inerenza delle obbligazioni all’attività medesima

Massime di principio

  • Le norme agevolative e di condono in materia tributaria sono di stretta interpretazione: in caso di dubbio, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • I benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi non operano automaticamente per il solo fatto della residenza o dello svolgimento dell’attività nel territorio colpito; occorrono specifica istanza e documentazione idonea a dimostrare i presupposti del beneficio.
  • Per le imprese, la sospensione o agevolazione dei versamenti richiede la prova dell’esercizio dell’attività nell’area interessata, dell’inerenza delle obbligazioni all’attività svolta e, quando rilevante, della precedenza temporale dell’attività rispetto all’evento calamitoso.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione né di controllarne la coerenza logica, soprattutto se omette di confrontarsi con le deduzioni e le prove decisive delle parti.
  • Quando il giudice di merito non esamina specificamente le contestazioni dell’ufficio circa la prova dei presupposti del beneficio fiscale o del credito d’imposta, la decisione è censurabile per difetto di motivazione e per mancata verifica dell’onere probatorio.
  • La proposizione di motivi di ricorso fondati sulla insufficienza/assenza della motivazione può condurre all’assorbimento delle ulteriori censure quando l’accoglimento dei primi motivi è già sufficiente a travolgere la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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