Cassazione Civile, Ordinanza n. 08361/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. della Sicilia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRAP, IRES e recupero di un credito d’imposta, riferita agli anni d’imposta 2003 e 2004, con importi iscritti a ruolo anche per interessi e sanzioni. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di poter beneficiare delle agevolazioni e sospensioni dei versamenti previste per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi dell’Etna del 2002. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo la contribuente destinataria delle norme agevolative. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulle sospensioni/agevolazioni post-calamità, per avere il giudice di appello applicato automaticamente i benefici alla contribuente; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso/insufficiente esame, per avere ritenuto provata la spettanza del credito d’imposta sul gasolio per autotrazione senza idonea prova; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; (4) nullità per omessa pronuncia sui motivi di appello; (5) omessa motivazione su fatto decisivo. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che i benefici fiscali post-sisma non operano automaticamente ma richiedono una specifica istanza e adeguata documentazione, nonché la prova dell’inerenza delle obbligazioni all’attività svolta; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era apodittica e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito, soprattutto in ordine all’applicazione delle sospensioni e al credito d’imposta sul gasolio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245
richiamato come base delle successive sospensioni dei versamenti tributari, ma non ritenuto sufficiente a fondare un’applicazione automatica dei benefici senza specifica istanza e prova dei presupposti
decreto MEF 14 novembre 2002
richiamato insieme alle successive disposizioni di proroga/sospensione dei versamenti tributari
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato nel quadro delle norme agevolative successive all’evento calamitoso
artt. 8, 9 e 14 L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamati come istituti definitori/condoni rispetto ai quali si discuteva l’applicabilità alla contribuente
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del controllo automatizzato delle imposte
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base del controllo automatizzato
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della spettanza del credito d’imposta; la Corte valorizza l’esigenza di prova documentale del diritto al beneficio
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la censura di nullità della sentenza di merito per motivazione insufficiente o apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge nei primi motivi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei vizi processuali dedotti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame/omessa motivazione dedotto nei motivi secondo e quinto
richiamato per la censura di omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 5 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90
interpretato nel senso che le agevolazioni richiedono domanda di sospensione e documentazione, e non operano automaticamente
art. 1 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90
considerato fonte delle sospensioni dei termini e dei versamenti a favore dei soggetti colpiti dal sisma
art. 3 Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90
interpretato come norma che consente ai residenti e a chi svolge attività economica nell’area terremotata di beneficiare delle sospensioni, ma non automaticamente
art. 5, comma 5, Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90
ritenuto decisivo nel senso che certificazioni e dichiarazioni devono essere accompagnate da domanda di sospensione
art. 5, comma 2, Ordinanza Ministero per il coordinamento della Protezione Civile n. 2057/90
richiede, per le imprese, dichiarazione sostitutiva sull’attività svolta e sull’inerenza delle obbligazioni all’attività medesima
Massime di principio
- Le norme agevolative e di condono in materia tributaria sono di stretta interpretazione: in caso di dubbio, non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
- I benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi non operano automaticamente per il solo fatto della residenza o dello svolgimento dell’attività nel territorio colpito; occorrono specifica istanza e documentazione idonea a dimostrare i presupposti del beneficio.
- Per le imprese, la sospensione o agevolazione dei versamenti richiede la prova dell’esercizio dell’attività nell’area interessata, dell’inerenza delle obbligazioni all’attività svolta e, quando rilevante, della precedenza temporale dell’attività rispetto all’evento calamitoso.
- La motivazione della sentenza è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione né di controllarne la coerenza logica, soprattutto se omette di confrontarsi con le deduzioni e le prove decisive delle parti.
- Quando il giudice di merito non esamina specificamente le contestazioni dell’ufficio circa la prova dei presupposti del beneficio fiscale o del credito d’imposta, la decisione è censurabile per difetto di motivazione e per mancata verifica dell’onere probatorio.
- La proposizione di motivi di ricorso fondati sulla insufficienza/assenza della motivazione può condurre all’assorbimento delle ulteriori censure quando l’accoglimento dei primi motivi è già sufficiente a travolgere la sentenza impugnata.
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