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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34374/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, notificata nel 2015, con cui l'Ufficio recuperava un credito IRPEF di euro 14.534,00 indicato in dichiarazione dal contribuente e ritenuto non spettante. Il credito proveniva da acconti IRPEF riferiti al 2009 che il contribuente non aveva materialmente versato perché aveva fruito della sospensione dei versamenti disposta in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2009. La CTR dell'Abruzzo aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la disciplina emergenziale imponesse, per i residenti nel cratere sismico, la riduzione al 40% dell'ammontare sospeso e quindi l'illegittimità del recupero. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe affrontato profili non pertinenti alla domanda e non avrebbe esaminato davvero la questione del recupero del credito IRPEF; con il secondo ha denunciato violazione delle norme emergenziali e fiscali applicabili, assumendo che la sospensione non consentisse di conservare un credito d'imposta derivante da acconti non versati e che la CTR avesse erroneamente escluso i limiti temporali e quantitativi del beneficio, con indebito vantaggio per il contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la CTR aveva deciso solo sulla domanda relativa al recupero del credito IRPEF impugnato e che l'inciso sulla generalità dei tributi e contributi costituiva un obiter dictum privo di incidenza sul decisum. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando la disciplina della sospensione dei versamenti per i residenti nei comuni del cratere sismico e la giurisprudenza già formatasi in materia: per tali soggetti è legittimo il mancato versamento dell'acconto IRPEF 2009 e non è legittimo il recupero del credito IRPEF a saldo non versato, poiché il beneficio deriva direttamente dalla legislazione di favore e non integra abuso del diritto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza dell'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, nel controllo automatizzato della dichiarazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata ravvisata, perché la motivazione della CTR, pur contenendo un inciso ulteriore, era sufficiente sul decisum.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro della censura di violazione di legge con il secondo motivo.

  • art. 1, comma 1, d.m. 9 aprile 2009

    Richiamato nella ricostruzione della sospensione dei versamenti tributari dopo il sisma.

  • art. 1, comma 1, ord. P.d.C.M. n. 3780 del 2009

    Disposizione emergenziale che ha sospeso i versamenti per i residenti nell'area colpita dal sisma.

  • art. 25, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102

    Ha previsto la ripresa dei versamenti e la delega al Direttore dell'Agenzia per le modalità operative.

  • art. 39 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 31 maggio 2010, n. 122

    Ha differito la ripresa dei versamenti per i soggetti interni al cratere e previsto il pagamento rateale senza interessi.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 42431 del 16 marzo 2010

    Riferito dalla difesa erariale, ma la Corte ha chiarito che riguardava i soggetti residenti fuori dal cratere sismico.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 151122 del 23 novembre 2010

    Ha disciplinato le concrete modalità di ripresa dei versamenti per i residenti nel cratere, mediante rate mensili.

  • art. 22 t.u.i.r.

    Richiamato nel ricorso dell'Agenzia tra le norme asseritamente violate.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato nel ricorso dell'Agenzia tra le norme asseritamente violate.

  • artt. 54 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati nel ricorso dell'Agenzia tra le norme asseritamente violate.

  • art. 33, comma 28, L. n. 183/2011

    La Corte ne ha ricostruito il contenuto come disciplina della ripresa della riscossione e della riduzione al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo oggetto di sospensione, riferita ai soggetti interessati dalla normativa emergenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a misure fiscali emergenziali per eventi calamitosi, la disciplina speciale va interpretata secondo la sua ratio di favore: il beneficio riconosciuto ai contribuenti colpiti non può essere ridotto o neutralizzato mediante il richiamo a regole pensate per una platea diversa e meno protetta.
  • Il provvedimento amministrativo attuativo non può essere applicato oltre il proprio ambito soggettivo: se è espressamente riferito a contribuenti diversi da quelli interessati dalla lite, non può fondare il recupero di imposte nei confronti dei destinatari di altra disciplina.
  • L'omessa o sospesa esecuzione del versamento, quando è direttamente imposta o consentita dalla normativa emergenziale, non integra di per sé un vantaggio indebito né un'ipotesi di abuso del diritto, mancando un uso distorto di strumenti negoziali o un'operazione elusiva.
  • In sede di legittimità, un passaggio motivazionale che non incide sulla decisione adottata sul capo effettivamente devoluto al giudice non determina nullità della sentenza, se il decisum resta comprensibile e riferito alla specifica domanda proposta.
  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, il recupero del credito d'imposta è legittimo solo se il credito risulta effettivamente non spettante secondo la disciplina applicabile; quando il credito deriva da una sospensione emergenziale dei versamenti, il giudice deve verificare la corretta applicazione della normativa speciale e la sua portata soggettiva e temporale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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