Cassazione Civile, Ordinanza n. 31855/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2007 in esito a controllo automatizzato della dichiarazione. La pretesa riguardava sia imposte asseritamente non versate, sia il riconoscimento di un credito d'imposta riportato nella dichiarazione in misura inferiore rispetto a quanto indicato dalla contribuente, perché nell'anno precedente quel credito risultava dichiarato in un importo inferiore. Con il primo motivo lamentava omessa pronuncia sul capo di gravame relativo alla nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che non fosse corretto utilizzare la procedura automatizzata per il disconoscimento di un credito d'imposta; con il secondo deduceva violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, assumendo che la cartella, essendo fondata anche sul disconoscimento di un credito, dovesse essere specificamente motivata; con il terzo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata valutazione di documenti relativi a un diverso giudizio concernente la cartella per l'anno 2006, da cui, secondo la ricorrente, emergeva che l'importo inferiore del credito non derivava da una sua dichiarazione, ma dalla riliquidazione automatica effettuata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'atto di appello necessario a verificare la novità della questione; ha inoltre osservato che l'omesso esame di questioni processuali non integra omessa pronuncia. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, nelle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alle dichiarazioni del contribuente, già note all'interessato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la ricorrente non aveva trascritto i documenti invocati e, comunque, la censura mirava a una rivalutazione del merito; ha precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo se quel fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché la doglianza riguardava questioni processuali.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti; il mancato assolvimento comporta inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.
l'omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di questioni meramente processuali, ma solo per domande o eccezioni di merito non esaminate.
art. 3, commi 1 e 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dalla ricorrente per la motivazione degli atti amministrativi; la Corte non lo ha ritenuto violato nella specie.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
la cartella emessa in esito a controllo automatizzato può essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione del contribuente, senza ulteriore apparato argomentativo specifico.
art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il controllo automatizzato della dichiarazione consente la liquidazione della pretesa e il recupero di somme o il disconoscimento di crediti dichiarati.
art. 54-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
analogo potere di liquidazione automatizzata in materia IVA, con motivazione soddisfatta dal richiamo alla dichiarazione del contribuente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su omessa pronuncia o su vizi processuali deve essere specifico e autosufficiente: occorre riportare gli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito; il mancato esame di questioni meramente processuali non integra, di per sé, tale vizio.
- La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione del contribuente può essere motivata mediante il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, perché il contribuente conosce già i dati su cui si fonda la pretesa.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove documentali; la denuncia di omesso esame di documenti richiede la trascrizione del loro contenuto decisivo e non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- L'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico controverso sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non tutte le prove siano state analiticamente esaminate.
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