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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10069/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso proposta da un contribuente, ex dipendente di Poste Italiane S.p.a., per ottenere la restituzione della ritenuta IRPEF applicata dal datore di lavoro su somme corrisposte in esecuzione di una precedente sentenza poi annullata in appello, che aveva imposto al lavoratore la restituzione all’azienda dell’importo lordo, comprensivo della ritenuta. La richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, era stata respinta in via di silenzio-rifiuto dall’amministrazione finanziaria. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo applicabile la procedura di rimborso per versamento riferito a un’obbligazione tributaria inesistente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizi processuali tributari, sostenendo che la CTR non avesse esaminato il motivo d’appello relativo al dubbio che il contribuente avesse effettivamente restituito anche l’importo corrispondente alla ritenuta; 2) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r., deducendo che, ratione temporis, il recupero delle somme restituite al datore di lavoro dovesse avvenire tramite onere deducibile e non mediante rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, essendo la disciplina alternativa del rimborso applicabile solo alle restituzioni effettuate nel 2013 e 2014, non nel 2012.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, chiarendo che il termine scaduto di sabato era prorogato di diritto al primo giorno non festivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, e che per le notificazioni fuori udienza non rileva l’apertura del sabato degli uffici UNEP o postali. Nel merito, ha rigettato entrambi i motivi dell’Agenzia: quanto al primo, ha ritenuto insussistente l’omessa pronuncia, perché il rigetto dell’appello era incompatibile con la tesi dell’ufficio e quindi implicava reiezione del relativo motivo; inoltre, la questione della prova dell’integrale restituzione al lordo della ritenuta era considerata non decisiva, essendo il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 azionabile dal sostituito anche senza dimostrare quella integrale restituzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che l’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r. riconosce soltanto una facoltà di deduzione dell’onere, che non esclude il più generale rimedio del rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973; la successiva modifica normativa del 2013 ha avuto valore confermativo di tale lettura. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente il rimborso delle somme versate in relazione a un’obbligazione tributaria inesistente; è utilizzabile dal contribuente anche in caso di ritenute indebitamente versate, senza che la deduzione prevista da altra norma escluda il rimedio

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.

    nella versione ratione temporis applicabile, configura una facoltà di deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore, ma non una modalità esclusiva di recupero, né preclude la richiesta di rimborso

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata sia logicamente incompatibile con il motivo d’appello, determinandone un rigetto implicito

  • art. 155 c.p.c., commi 4 e 5

    se il termine scade in giorno festivo o di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo; tale proroga si applica anche agli atti processuali compiuti fuori udienza, incluse le notificazioni

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in combinato con l’art. 325 c.p.c. per il termine breve di impugnazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    individua il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    individua la censura di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 55 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente quale norma processuale tributaria asseritamente violata

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente quale norma processuale tributaria asseritamente violata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato

  • art. 1, comma 174, L. n. 147 del 2013

    ha modificato la disciplina, confermando espressamente l’alternatività tra deduzione e rimborso

  • d.m. 5.4.2016

    citato nel ricorso dell’Agenzia con riferimento alla disciplina transitoria, ritenuta non decisiva dalla Corte

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato, ma la Corte esclude la necessità di provare l’integrale restituzione come presupposto del rimborso

Massime di principio

  • Nel processo civile, non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con il motivo di appello o di ricorso, poiché in tal caso il motivo deve ritenersi implicitamente rigettato.
  • In tema di ritenute indebitamente applicate su somme restituite al datore di lavoro, il contribuente può chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 anche se l’ordinamento prevede, in via alternativa, la deduzione dell’onere dal reddito degli anni successivi.
  • La deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r. non costituisce rimedio esclusivo, ma una mera facoltà del contribuente, non idonea a precludere l’azione di rimborso salvo diversa espressa previsione di legge.
  • Ai fini della tempestività degli atti processuali svolti fuori udienza, il termine che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, indipendentemente dall’apertura al pubblico degli uffici incaricati della ricezione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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