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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10021/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal provvedimento questorile con cui, a seguito di un decreto di espulsione, è stato disposto l'accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino albanese. Il giudice di pace ha convalidato il provvedimento rilevando che un precedente diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari era stato qualificato come manifestamente infondato, che la permanenza sul territorio era irregolare e che non vi erano cause ostative all'espulsione, neppure ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e delle norme del T.U. immigrazione, lamentando che il giudice della convalida si fosse limitato a richiamare il provvedimento questorile senza esplicitare le ragioni della sua legittimità; 2) violazione degli artt. 13, commi 4 e 5, e 14 d.lgs. 286/1998, deducendo che il giudice di pace avrebbe confuso il presupposto per l'accompagnamento immediato con la disciplina del termine per la partenza volontaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la motivazione del decreto di convalida, pur sintetica, dava conto del fatto che il precedente rigetto della domanda di permesso di soggiorno era avvenuto per manifesta infondatezza e che la richiesta relativa alla partita IVA era irrilevante, sicché il provvedimento era sufficientemente motivato. Ha inoltre chiarito che, nel giudizio di convalida, il giudice deve verificare la sussistenza di una delle ipotesi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998 che consentono l'accompagnamento coattivo alla frontiera; nel caso concreto, la precedente reiezione della domanda di permesso di soggiorno come manifestamente infondata integrava la lett. c) della norma. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca come parametro di validità della motivazione; la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, una motivazione sintetica purché consenta di comprendere le ragioni della convalida.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    comma 4; comma 5; comma 5-bis; comma 1-quater

    La Corte afferma che il giudice della convalida deve verificare la presenza di una delle ipotesi che consentono l'accompagnamento coattivo alla frontiera e motivare sul punto; nel caso concreto, il rigetto della domanda di permesso di soggiorno perché manifestamente infondata integra la fattispecie di cui al comma 4, lett. c).

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia, che riguarda l'esecuzione coattiva dell'espulsione e la relativa convalida.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Il giudice di pace esclude la sussistenza di cause ostative all'espulsione ai sensi di questa disposizione; la Corte non ravvisa errori nel relativo apprezzamento.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la decisione in sede di definizione accelerata, a seguito di istanza del ricorrente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, il controllo del giudice consiste nella verifica della sussistenza di una delle specifiche ipotesi legali che consentono l'esecuzione coattiva dell'espulsione e nella conseguente adeguatezza della motivazione sul punto.
  • La motivazione del decreto di convalida può essere sintetica, purché renda percepibili le ragioni per cui l'autorità giudiziaria ritiene integrato il presupposto legale dell'accompagnamento alla frontiera.
  • La mancata concessione del termine per la partenza volontaria è legittima quando ricorre una delle ipotesi che consentono l'accompagnamento immediato, tra cui il rigetto della domanda di permesso di soggiorno perché manifestamente infondata o fraudolenta.
  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente censurare in modo astratto il provvedimento di convalida: occorre confrontarsi con la specifica ragione posta dal giudice a base della decisione e dimostrarne l'erroneità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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