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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10045/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione notificato per il pagamento di euro 2.000,00 a titolo di imposta di registro. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto davanti al giudice tributario, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e poi l'appello era stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuto un accordo conciliativo tra le parti: l'Agenzia ha chiesto la cessazione della materia del contendere e il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., insistendo per la compensazione delle spese. La Corte ha quindi esaminato se la rinuncia fosse tempestiva e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione perché il ricorrente ha validamente rinunciato al ricorso, dopo la conclusione di un accordo conciliativo tra le parti. Ha affermato che la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell'estinzione; nel caso concreto è stata reputata tempestiva perché proposta fino alla data dell'adunanza camerale. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, valorizzando la precedente adesione della controparte all'accordo e la richiesta di cessazione della materia del contendere. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del giudizio non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace come atto recettizio e può essere proposta fino alla data dell'adunanza camerale; non richiede l'accettazione della controparte per determinare l'estinzione del giudizio, fermo restando il profilo delle spese.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto di non adottare statuizioni sulle spese in considerazione della volontà adesiva già manifestata dalla controricorrente in relazione all'accordo conciliativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia, poiché si tratta di norma eccezionale e lato sensu sanzionatoria di stretta interpretazione, riferita a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove tempestivamente depositata entro la data dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso è atto recettizio: gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. rilevano soprattutto ai fini delle spese, non come condizione di efficacia dell'estinzione.
  • Quando le parti abbiano raggiunto un accordo conciliativo e la controparte abbia manifestato adesione alla cessazione del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di legittimità.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla declaratoria di estinzione per rinuncia, perché opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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