Cassazione Civile, Ordinanza n. 10020/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero che sosteneva di aver già avviato la procedura necessaria per lavorare in Italia e di avere diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo che, al momento dell'espulsione, fossero venute meno le ragioni dell'asserita irregolarità perché la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato era ancora in corso; con il secondo si lamentavano violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di pace avesse trascurato la presentazione della domanda di protezione internazionale e le conseguenze di tale domanda sulla espellibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dai documenti prodotti, alla data del decreto di espulsione il ricorrente non si era ancora recato presso lo Sportello unico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non risultavano circostanze impeditive che giustificassero il mancato adempimento; quindi il provvedimento espulsivo era legittimo ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non risultava allegato e discusso nel giudizio di merito il fatto storico della presentazione della domanda di protezione internazionale prima della decisione impugnata; inoltre, la documentazione prodotta in cassazione non provava tale circostanza, poiché la domanda risultava presentata solo in data successiva. La Corte ha aggiunto che, in presenza di domanda di protezione internazionale proposta dopo il decreto di espulsione, il provvedimento non diventa invalido, ma resta sospesa la sua eseguibilità, con tutela da far valere in sede di esecuzione. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina gli adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e il perfezionamento della procedura del contratto di soggiorno; la sua violazione non è stata ravvisata perché il ricorrente non aveva ancora completato gli adempimenti richiesti alla data dell'espulsione.
art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394 del 1999
prevede l'accesso allo Sportello unico entro otto giorni dall'ingresso per le verifiche e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 30-bis, comma 1, d.P.R. n. 394 del 1999
individua gli uffici competenti alternativamente per la presentazione della domanda nel rispetto delle modalità dell'art. 22 del testo unico.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
costituisce il fondamento legale del decreto di espulsione confermato dalla Corte, essendo ancora sussistente la condizione di irregolarità alla data del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge; nel caso, il motivo è stato esaminato e respinto perché la dedotta violazione non sussisteva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di allegazione e perché il fatto non risultava discusso nel merito.
art. 366, n. 3, c.p.c.
impone l'indicazione dei fatti posti a fondamento del ricorso; la mancata specificazione del momento e del modo in cui la domanda di protezione internazionale sarebbe stata dedotta ha comportato l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del decreto di espulsione il giudice verifica la legittimità del provvedimento alla data della sua adozione; fatti o procedimenti successivi non determinano automaticamente invalidità sopravvenuta dell'espulsione, ma possono incidere solo sull'eseguibilità nei casi previsti.
- In materia di ingresso per lavoro subordinato, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la mancata presentazione allo Sportello unico entro il termine previsto impediscono di escludere la legittimità del decreto di espulsione, salvo che siano provate circostanze impeditive non imputabili allo straniero.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il fatto storico omesso era stato effettivamente introdotto e discusso nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come quel fatto sia stato dedotto.
- La presentazione della domanda di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione non ne comporta la caducazione, ma sospende l'eseguibilità del provvedimento, con conseguente necessità di verificare l'esito del procedimento di protezione nelle sedi competenti.
- L'omessa allegazione nel giudizio di merito del fatto sopravvenuto preclude la possibilità di farlo valere in cassazione come vizio motivazionale o violazione di legge, poiché viene meno il presupposto per i doveri di cooperazione istruttoria del giudice.
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