Cassazione Civile, Ordinanza n. 10046/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui il Comune richiedeva il pagamento dell'IMU per l'annualità 2017, oltre sanzioni, interessi e spese, in relazione a un immobile classificato A/2 e a due pertinenze C/6. Il contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione per abitazione principale ex art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, deducendo che, pur non avendo egli la residenza anagrafica nell'immobile, vi dimorava insieme agli altri componenti del proprio nucleo familiare, che vi erano residenti. Denunciava quindi violazione e falsa applicazione della norma sull'esenzione IMU, richiamando anche la giurisprudenza formatasi in tema di ICI. La Corte di merito aveva però negato il beneficio per difetto della residenza anagrafica del contribuente nell'immobile; in cassazione veniva quindi censurata tale interpretazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, osservando che, in materia di IMU, l'esenzione per abitazione principale spetta esclusivamente alla persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile, a condizione che essa vi abbia fissato sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. La verifica dei requisiti va compiuta in capo al titolare del diritto reale, non al nucleo familiare nel suo complesso. La sentenza impugnata aveva accertato in fatto, senza contestazioni utili in sede di legittimità, la mancanza della residenza anagrafica del contribuente nell'immobile per l'annualità in contestazione, e perciò aveva correttamente negato l'agevolazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di Euro 750 ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., di Euro 500 alla cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio denunciato dal ricorrente per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
La Corte lo interpreta nel senso che l'esenzione IMU per abitazione principale spetta solo al titolare del diritto reale che vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza anagrafica.
art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Norma richiamata per il coordinamento sistematico con la disciplina IMU, al fine di individuare i soggetti passivi dell'imposta e i destinatari dell'esenzione.
art. 8, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato come disposizione che, insieme all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, esenta l'abitazione principale in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
art. 8, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte esclude che tale disciplina, propria dell'ICI, sia richiamabile per l'IMU; essa consentiva di prescindere dalla residenza anagrafica mediante prova contraria alla presunzione anagrafica.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato quanto alla proposta di definizione accelerata e alla funzione dissuasiva rispetto a ricorsi manifestamente infondati.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ritiene applicabile la condanna per responsabilità aggravata e la quantifica in via equitativa, sottolineando che il comma 4 non lascia discrezionalità sull'an della condanna nei casi considerati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In materia di IMU, l'esenzione per abitazione principale compete esclusivamente alla persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile, e non al nucleo familiare in quanto tale.
- Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, il contribuente deve dimostrare in capo a sé il concorso di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale invoca il beneficio.
- La disciplina IMU non consente di trasporre automaticamente sul nuovo tributo il regime probatorio più favorevole previsto per l'ICI, che ammetteva il superamento della risultanza anagrafica tramite prova contraria.
- Quando il giudice di merito accerta la mancanza della residenza anagrafica del contribuente nell'immobile, tale apprezzamento di fatto è insindacabile in cassazione se non validamente censurato nei limiti del vizio dedotto.
- La proposizione di un ricorso definito in conformità a una proposta di manifesta infondatezza può integrare gli estremi per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., secondo la valutazione legale tipica introdotta dalla disciplina del procedimento accelerato.
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