Cassazione Civile, Ordinanza n. 10044/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il giudizio nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società su istanza di una creditrice che vantava un credito per spese legali liquidate in una precedente sentenza di merito. La società poi assoggettata alla procedura e il suo legale rappresentante hanno impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. In cassazione hanno dedotto quattro censure: 1) violazione dell’art. 40, comma 6, d.lgs. 14/2019 e dell’art. 360 c.p.c., sostenendo che il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non era stato notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza; 2) violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., perché la sola notificazione del decreto non avrebbe consentito di conoscere le ragioni della domanda; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c., contestando l’addebito di responsabilità aggravata; 4) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 96 c.p.c., sostenendo che il credito della istante derivava da una sentenza non ancora passata in giudicato e che ciò sarebbe stato trascurato dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo vero che la cancelleria avrebbe dovuto notificare anche il ricorso introduttivo, la mancata notificazione del ricorso non aveva in concreto leso il contraddittorio, perché il decreto di fissazione d’udienza conteneva già gli elementi essenziali per identificare la domanda e consentire la piena comprensione della pretesa. I primi due motivi sono stati quindi giudicati in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d’appello non aveva applicato l’art. 96 c.p.c., ma la disciplina speciale dell’art. 51, comma 15, CCII. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché mirava sostanzialmente a rivalutare il merito già esaminato dalla corte territoriale sulla legittimazione e sull’insolvenza. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, l’ulteriore somma pari ai compensi ai sensi della disciplina sulla definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e la condanna al pagamento di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 6, d.lgs. n. 14 del 2019
la notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è prevista come adempimento, ma la sua omissione non comporta automaticamente invalidità se, in concreto, il decreto notificato ha comunque consentito la piena instaurazione del contraddittorio e la comprensione della domanda.
art. 163 c.p.c.
richiamato solo per sostenere la dedotta carenza dell’editio actionis; la censura è stata ritenuta infondata perché la parte destinataria conosceva già contenuto e ragioni della domanda.
art. 164 c.p.c.
la mancata notifica del ricorso non è stata considerata causa di nullità in concreto, poiché l’atto ha raggiunto lo scopo di informare il destinatario e consentire la difesa.
art. 96 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inconferente perché la corte d’appello non ha applicato questa norma, ma una disciplina speciale del codice della crisi.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio e per la conformità del risultato alla proposta del relatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
base procedurale della trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 51, comma 15, d.lgs. n. 14 del 2019
la responsabilità aggravata e la relativa condanna sono state ricondotte a una norma speciale del CCII, non all’art. 96 c.p.c.
art. 96, comma 4, c.p.c.
richiamato nel dispositivo per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in combinato disposto con l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, l’omessa notificazione del ricorso introduttivo non determina di per sé nullità del procedimento se il decreto di fissazione d’udienza, effettivamente notificato, contiene tutti gli elementi necessari a far comprendere la domanda e consente al destinatario di approntare una difesa effettiva.
- Ai fini della validità della vocatio in ius e del contraddittorio, occorre verificare in concreto se l’atto notificato abbia raggiunto il suo scopo; la nullità non è configurabile quando la parte abbia comunque avuto conoscenza della pretesa, del creditore istante, del titolo del credito e dell’attività che il giudice avrebbe svolto.
- Una censura per violazione dell’art. 96 c.p.c. è inammissibile se la decisione impugnata ha applicato una disciplina speciale diversa e autonoma rispetto alla responsabilità aggravata codicistica.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello, specie quando la corte territoriale abbia esaminato i fatti decisivi dedotti dalla parte.
- Quando il ricorso in cassazione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre al rigetto possono essere applicate le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale speciale, incluse le somme aggiuntive e gli oneri accessori.
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