Cassazione Civile, Ordinanza n. 10019/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato un decreto prefettizio di espulsione emesso il 7 marzo 2024 e notificato lo stesso giorno. In sede di merito aveva sostenuto di aver avviato tutte le procedure necessarie per lavorare in Italia e di non aver ancora potuto formalizzare il contratto di soggiorno per ragioni non a lui imputabili, chiedendo anche di poter beneficiare del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Giudice di pace ha respinto l’impugnazione ritenendo legittimo il decreto espulsivo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, assumendo che nel frattempo fossero venute meno le ragioni della ritenuta irregolarità, poiché la procedura per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato era ancora in corso; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice non avesse valutato la presentazione della domanda di protezione internazionale, che a suo dire avrebbe inciso sulla legittimità o comunque sull’eseguibilità dell’espulsione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla data di emissione del decreto di espulsione, il ricorrente non si era ancora presentato allo Sportello unico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, né aveva dimostrato l’esistenza di impedimenti a lui non imputabili; quindi, al 7 marzo 2024, permanevano i presupposti dell’espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte relativa all’omesso esame, perché la sentenza impugnata non dava conto di una discussione processuale sulla domanda di protezione internazionale e il ricorrente non ha indicato dove e quando tale fatto fosse stato allegato nel giudizio di merito; quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha osservato che non era stato assolto l’onere di allegazione del sopravvenuto deposito della domanda di protezione, presupposto per applicare il principio secondo cui la domanda presentata dopo l’espulsione non determina invalidità sopravvenuta ma sospende solo l’eseguibilità del decreto. La Corte ha inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato e ha compensato le spese, con nessuna statuizione a carico della Prefettura rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente il ricorso per omesso esame circa un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, inteso come fatto storico.
l’omessa indicazione del momento e del modo in cui il fatto sarebbe stato dedotto nel giudizio di merito comporta inammissibilità del motivo.
art. 22 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina gli adempimenti per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dello straniero e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998
costituisce la base normativa del decreto di espulsione nel caso di presenza irregolare dello straniero.
art. 35, comma 1, d.P.R. n. 394 del 1999
impone allo straniero, entro otto giorni dall’ingresso, di recarsi allo Sportello unico per gli adempimenti relativi al contratto di soggiorno.
art. 30-bis, comma 1, d.P.R. n. 394 del 1999
individua lo Sportello unico competente per la presentazione della domanda in alternativa tra più fori territoriali.
richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce il fulcro della decisione.
richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce il fulcro della decisione.
art. 29-bis d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce il fulcro della decisione.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008
richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce il fulcro della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
legittima l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro decreto di espulsione per irregolarità della presenza sul territorio, il giudice verifica la legittimità del provvedimento alla data della sua adozione; fatti successivi non elidono automaticamente la validità dell’atto se non incidono retroattivamente sui presupposti esistenti a quella data.
- Per contestare efficacemente un decreto di espulsione fondato sulla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, lo straniero deve dimostrare non solo l’avvio della procedura, ma anche che, al momento dell’adozione del decreto, gli adempimenti richiesti per la stipula del contratto di soggiorno erano stati completati o erano oggettivamente impediti per cause non imputabili.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo richiede l’allegazione specifica che quel fatto sia stato effettivamente introdotto e discusso nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l’adozione del decreto di espulsione non comporta invalidità sopravvenuta del decreto, ma può incidere solo sulla sua eseguibilità, sempre che il fatto sopravvenuto sia stato ritualmente allegato e verificato dal giudice.
- L’assenza di allegazione in merito a un fatto sopravvenuto impedisce l’attivazione dei poteri di cooperazione istruttoria del giudice e preclude la possibilità di far valere in sede di impugnazione gli effetti protettivi di tale fatto.
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