Cassazione Civile, Ordinanza n. 10661/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo identificato dal relativo numero, deducendo l'inesigibilità della pretesa per decadenza ormai maturata e comunque l'illegittimità dell'atto per violazione delle norme sulla riscossione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, adita dal solo agente della riscossione, aveva riformato la decisione accogliendo l'appello. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 in relazione agli artt. 166 e 167 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza dell'agente per omessa notifica della cartella entro il 31.12.2004; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143, 145 e 60, lett. e), d.P.R. 600/1973; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 10 l. 212/2000 e violazione dell'art. 112 c.p.c. Nelle more era stata anche prospettata una cessazione della materia del contendere per asserita rottamazione, ma la Corte ha ritenuto la richiesta non documentata e quindi non accoglibile.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi perché ha rilevato d'ufficio una causa di inammissibilità originaria del ricorso introduttivo. Ha affermato che l'impugnazione era diretta avverso un estratto di ruolo e che nel caso concreto non risultava allegata né dimostrata alcuna delle ipotesi che consentono la tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente davanti al giudice di primo grado. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la peculiarità della questione e per lo jus superveniens.
Norme richiamate
memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.
richiamato solo quale base procedurale della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere
invocato come norma sulla decadenza/notifica della cartella, ma non esaminato nel merito per assorbimento dovuto all'inammissibilità originaria
richiamati nel primo motivo per censurare la ritenuta tardività dell'eccezione di decadenza
artt. 140, 143, 145 e art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973
richiamati nel secondo motivo quale disciplina delle notificazioni fiscali asseritamente violata
invocato nel terzo motivo, ma la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe la questione l'inammissibilità originaria
richiamato per lamentare omessa pronuncia
indicata come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia
art. 12 d.P.R. 602/1973, comma 4-bis
considerato come norma che delimita i casi di diretta impugnazione del ruolo/cartella e l'interesse ad agire avverso estratto di ruolo, nel testo come modificato dal 2021 e poi ampliato dal 2024
art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. l. 215/2021
richiamato per la novella che ha specificato e concretizzato l'interesse alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata
richiamato come riferimento sistematico agli atti impugnabili nel processo tributario
usato come base per la cassazione senza rinvio
richiamato come intervento che amplia le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo, in chiave di jus superveniens
menzionato come delega per la revisione del sistema nazionale della riscossione
artt. 3, 24 e 113 Cost.
richiamati nel riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente alleghi e dimostri un concreto interesse alla tutela giurisdizionale immediata, nei casi in cui la legge riconosce la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata.
- La verifica dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo è questione preliminare e rilevabile d'ufficio; se tale interesse manca, il ricorso introduttivo è inammissibile e i motivi di merito restano assorbiti.
- Le modifiche normative in materia di riscossione hanno funzione ampliativa e delimitatrice dei casi di tutela anticipata, ma non eliminano in via generale la regola per cui il ruolo o la cartella non sono direttamente impugnabili in assenza dei presupposti di legge.
- Quando l'impugnazione sia proposta contro l'estratto di ruolo senza la specifica indicazione del pregiudizio attuale derivante dalla mancata notifica della cartella, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario, cassando senza rinvio la decisione di merito eventualmente resa.
- La richiesta di cessazione della materia del contendere richiede un adeguato supporto documentale e la precisa individuazione dell'atto e dei pagamenti rilevanti; in difetto, non può essere accolta.
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