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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10628/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo ricevuto dopo accesso agli atti presso l'agente della riscossione, insieme alla cartella di pagamento e all'avviso di recupero sottostante, deducendo che la cartella e l'atto presupposto non le erano stati validamente notificati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello ritenendo illegittima la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 per mancata documentazione delle ricerche svolte dal messo notificatore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che l'estratto di ruolo non era impugnabile, in base al divieto introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai giudizi pendenti e già ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che, dalla stessa sentenza impugnata e dal controricorso, emergeva che il vero oggetto dell'originaria impugnazione era l'estratto di ruolo. Ha quindi applicato il divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo previsto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, norma sopravvenuta ma applicabile ai processi pendenti e ritenuta costituzionalmente legittima. Poiché la parte non aveva allegato alcuna delle eccezioni legali che consentono ancora l'impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per effetto della sopravvenienza normativa.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha introdotto il divieto generale di impugnazione dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai processi pendenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215

    norma introduttiva della disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nella decisione di merito come base della notificazione contestata, ma la Cassazione non ha esaminato il relativo vizio perché ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il deposito della memoria della controricorrente nel giudizio di cassazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    applicato come causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che vieta l'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, quando la controversia sia ancora definita.
  • Se il ricorso introduttivo è proposto contro un atto non impugnabile, la cassazione può dichiarare l'inammissibilità originaria e cassare senza rinvio la decisione di merito, senza esaminare ulteriori motivi.
  • Quando l'intervento normativo sopravvenuto incide sul regime processuale della controversia, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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