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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2000, fondato su due riprese: (i) cessioni all’esportazione effettuate verso un soggetto che aveva emesso dichiarazioni di intento poi ritenute abusive perché il cessionario risultava una mera cartiera; (ii) cessioni intracomunitarie ritenute in realtà operazioni interne simulate per occultare vendite imponibili. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato di aver usato la diligenza del commerciante avveduto e che, quindi, dovesse assolvere l’IVA. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 8, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la responsabilità solidale del cedente non era applicabile ratione temporis ai fatti del 2000, essendo stata introdotta solo dal 2005, e che bastava la formale dichiarazione di intento; 2) nullità della motivazione per asserita apparenza, ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione della prova, lamentando che la CTR non avrebbe considerato le difese e che gli indizi non erano gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella disciplina anteriore alla L. 311/2004, il cedente non era esonerato da ogni controllo: la non imponibilità richiede la dichiarazione d’intento, ma decade se l’operazione è ideologicamente falsa o se il cedente era consapevole, o avrebbe potuto avvedersene usando la diligenza del commerciante avveduto, della frode; la CTR aveva accertato, con motivazione congrua, la sostanziale inesistenza dei cessionari e la mancata prova della diligenza dovuta da parte della contribuente. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione era ritenuta ampia, intelligibile e conforme al minimo costituzionale; il terzo è stato respinto/inammissibilmente disatteso perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non indicava un vero fatto storico omesso, ma solo una diversa lettura delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali

    La non imponibilità richiede la dichiarazione d’intento; il cedente, verificata la conformità formale, non deve svolgere controlli ulteriori, ma l’agevolazione viene meno se la dichiarazione è ideologicamente falsa o se il cedente è consapevole, o avrebbe potuto esserlo con la dovuta diligenza, della frode.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    responsabilità solidale del cedente

    La Corte ha escluso che la censura potesse fondarsi sull’asserita inapplicabilità temporale della responsabilità solidale, perché la decisione non si è limitata a una mera responsabilità formale, ma ha valorizzato la partecipazione consapevole o comunque colpevolmente non evitata alla frode.

  • art. 41 del D.L. n. 331/1993

    cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità

    Le operazioni dichiarate come intracomunitarie perdono il regime di non imponibilità se risultano, in concreto, operazioni interne simulate senza applicazione dell’IVA.

  • L. n. 311/2004

    introduzione della responsabilità solidale dal 1° gennaio 2005

    La ricorrente invocava questa novella per sostenere l’inapplicabilità ratione temporis della responsabilità; la Corte ha però ritenuto decisiva la disciplina previgente letta alla luce della giurisprudenza che impone la verifica della non partecipazione alla frode.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di violazione di legge relativo al primo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo volto a denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se graficamente esistente ma non idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La decisione tributaria deve essere sorretta da motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o rivalutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di cessioni all’esportazione effettuate mediante dichiarazione d’intento, il cedente non è tenuto a controlli ulteriori rispetto alla regolarità formale della dichiarazione, ma la non imponibilità cade se l’operazione è ideologicamente falsa o se il cedente era consapevole, o avrebbe potuto rendersi conto, della frode usando la diligenza esigibile dal commerciante avveduto.
  • La tutela del regime di non imponibilità non opera a favore di chi, pur non essendo autore materiale della frode, non abbia adottato tutte le misure ragionevoli per verificare che le operazioni non fossero parte di un meccanismo fraudolento.
  • L’accertamento della consapevolezza o della conoscibilità della frode può essere desunto da un apprezzamento complessivo degli indizi, valutati in modo non atomistico e secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è censurabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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