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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10631/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro le intimazioni di pagamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio di primo grado, appello e cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da quattro intimazioni di pagamento emesse in relazione ad altrettante cartelle di pagamento per tributi erariali e accessori. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che le intimazioni fossero nulle perché prive di adeguata motivazione, in quanto non recavano in allegato le cartelle presupposte, e perché non indicavano gli interessi dovuti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che la mancata allegazione delle cartelle rendesse carenti di motivazione le intimazioni e che fosse carente anche l'indicazione degli interessi. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la mancata allegazione della cartella notificata non determina nullità dell'intimazione per difetto di motivazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999, affermando che per interessi e aggio non sussiste un autonomo onere motivazionale perché si tratta di importi fissati dalla legge; con il terzo, proposto in via subordinata, ha lamentato violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l'inammissibilità delle contestazioni sugli interessi e sull'aggio per il periodo anteriore alla notifica delle cartelle.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha contenuto vincolato e, se richiama la cartella di pagamento in precedenza notificata, è sufficientemente motivata anche senza allegare materialmente la cartella.

  • art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Per gli interessi e l'aggio non è richiesto un autonomo onere di motivazione quando la misura sia fissata dalla legge.

  • art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    L'aggio rientra tra gli importi predeterminati per legge e, in tale caso, il suo computo non richiede specifica motivazione ulteriore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso denunciava l'erronea mancata declaratoria di inammissibilità delle contestazioni relative a interessi e aggio per il periodo anteriore alle cartelle.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 19 sul profilo della dedotta inammissibilità delle doglianze del contribuente.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'intimazione può essere soddisfatto dal richiamo all'atto presupposto e dalla quantificazione degli accessori maturati successivamente.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione è sufficiente quando l'atto successivo richiama l'atto impositivo e indica gli ulteriori accessori maturati, trattandosi di calcolo matematico.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 ha contenuto vincolato: è sufficiente, ai fini della motivazione, il richiamo alla cartella di pagamento già notificata, senza necessità di allegarla materialmente.
  • Quando l'atto successivo segue un atto impositivo che ha già determinato il debito e gli interessi, la motivazione è adeguata se l'amministrazione richiama l'atto presupposto e quantifica i soli accessori maturati successivamente, essendo tale importo frutto di un mero calcolo matematico.
  • Per importi predeterminati dalla legge, come interessi e aggio nei rapporti di riscossione, non sussiste un onere motivazionale autonomo ulteriore rispetto all'indicazione del titolo presupposto e del relativo calcolo degli accessori.
  • Se la questione di diritto è interamente definita e non residuano accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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