Cassazione Civile, Ordinanza n. 10626/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2001 con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava imposta su due distinti gruppi di operazioni. In primo luogo, erano contestate cessioni effettuate verso una ditta individuale qualificata come esportatore abituale: secondo l’Ufficio, la cessionaria era una mera cartiera, le dichiarazioni d’intento erano abusive e la società cedente doveva rispondere dell’IVA perché coinvolta nella frode o comunque non diligente nel verificare la reale destinazione delle operazioni. In secondo luogo, erano contestate cessioni fatturate come intracomunitarie ex art. 41 d.l. 331/1993, ritenute dall’Agenzia operazioni interne occultate per sottrarre IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo provata la fittizietà dei soggetti cessionari e la mancata adozione, da parte della contribuente, della diligenza del commerciante avveduto. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 8, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la responsabilità solidale del cedente sarebbe stata introdotta solo dalla l. 311/2004 e quindi non applicabile al 2001, con conseguente sufficienza, nel regime ratione temporis, della sola dichiarazione d’intento formalmente conforme; 2) nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, in relazione alla ritenuta mancata adozione delle misure per non partecipare alla frode; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR valutato le difese e la documentazione prodotta e per aver fondato la decisione su un asserito coinvolgimento nella frode senza adeguata analisi degli indizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, anche nel regime previgente alla legge finanziaria 2005, il cedente non poteva beneficiare della non imponibilità quando la dichiarazione d’intento fosse ideologicamente falsa o quando egli fosse consapevole, o dovesse rendersi conto usando l’ordinaria diligenza del commerciante avveduto, dell’assenza delle condizioni legali e del carattere fraudolento dell’operazione; in tale prospettiva, la CTR aveva correttamente valorizzato gli elementi probatori (documenti di trasporto, pagamenti, dichiarazioni dei magazzinieri, numero e valore delle cessioni) e la mancata prova, da parte della contribuente, dell’adozione di tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare alla frode. Ha poi escluso la nullità per motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito conteneva un apparato argomentativo effettivo e intellegibile, sufficiente a superare il "minimo costituzionale" della motivazione. Infine, ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non indicava un vero "fatto storico" omesso, mentre l’omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
comma 1, lett. c; comma 2
La non imponibilità delle cessioni all'esportazione presuppone la dichiarazione d'intento; il cedente, se riscontra la conformità formale della dichiarazione, non deve compiere ulteriori controlli, ma perde il beneficio se la dichiarazione è ideologicamente falsa e se egli conosceva o poteva conoscere la frode pur adottando tutte le misure ragionevoli.
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Le cessioni intracomunitarie sono esenti/non imponibili solo se effettivamente riconducibili a operazioni intra-UE reali e non a cessioni interne simulate.
La ricorrente invocava la legge finanziaria 2005 come fonte introduttiva di una specifica responsabilità solidale del cedente, ma la Corte ha ritenuto decisivo il regime previgente letto alla luce della consapevolezza o conoscibilità della frode.
primo comma, n. 3; n. 4; n. 5
Sono stati esaminati i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi; il vizio ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime IVA delle cessioni all'esportazione, la mera regolarità formale della dichiarazione d'intento non basta a mantenere la non imponibilità quando l’operazione sia in realtà fittizia o fraudolenta; il cedente perde il beneficio se sapeva o poteva sapere, con l’ordinaria diligenza del commerciante avveduto, di partecipare a una frode.
- Per escludere la partecipazione alla frode non è sufficiente invocare in astratto la conformità documentale: il soggetto cedente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per verificare la genuinità dell’operazione.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una nuova lettura del compendio istruttorio.
- La valutazione degli indizi deve essere compiuta in modo complessivo e non atomistico: la gravità, precisione e concordanza possono emergere dall’interazione reciproca di più elementi probatori, anche se ciascuno isolatamente considerato non sarebbe decisivo.
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