Cassazione Civile, Ordinanza n. 10630/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite riguarda un'intimazione di pagamento relativa a IVA per gli anni 1991 e 1992. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione dinanzi al giudice tributario e la decisione di primo grado gli era stata favorevole; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto parzialmente l'impugnazione dell'ente riscossore, ritenendo che il contribuente conoscesse la pretesa e che un'intimazione notificata nel 2019 avesse interrotto la prescrizione della sola sorte capitale, mentre per interessi e sanzioni la prescrizione quinquennale era maturata. L'ente riscossore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi ai vizi propri dell'intimazione impugnata e non riesaminare la prescrizione maturata prima di un precedente atto autonomamente impugnabile e non impugnato; secondo, violazione dell'art. 2953 c.c., assumendo che all'intera pretesa si dovesse applicare la prescrizione decennale per actio iudicati, poiché il credito sarebbe stato accertato da sentenze passate in giudicato. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è un onere e, non avendo il contribuente impugnato il precedente atto del 2019, non poteva più dedurre la prescrizione maturata prima di quella notifica; dalla data del 10/07/2019 alla notifica dell'atto impugnato del 12/04/2022 non era comunque decorso nemmeno il termine quinquennale per interessi e sanzioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'ente riscossore, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'intimazione di pagamento, anche con riferimento a interessi e sanzioni. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'impugnazione dell'intimazione di pagamento costituisce un onere; se non proposta tempestivamente contro il precedente atto autonomamente impugnabile, non può più essere dedotta la prescrizione maturata anteriormente a quell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato come violazione di legge a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
invocato per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale per actio iudicati; la Corte, però, ha ritenuto assorbente il diverso profilo dell'interruzione e ha affermato che, in ogni caso, il termine decennale non era determinante nel caso concreto.
non citato espressamente nel dispositivo motivazionale, ma la Corte ha applicato il criterio per cui la prescrizione, una volta interrotta dal precedente atto, può essere valutata solo dal nuovo dies a quo successivo alla notifica interruttiva.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è un onere processuale: la mancata impugnazione di un precedente atto autonomamente impugnabile impedisce di far valere, nel giudizio successivo sull'atto successivo, la prescrizione maturata prima di quell'atto non opposto.
- L'atto di intimazione di pagamento, se validamente notificato e non impugnato, interrompe la prescrizione non solo della sorte capitale ma anche di interessi e sanzioni riferiti al medesimo credito.
- Nel giudizio contro un'intimazione successiva, il contribuente può dedurre soltanto l'eventuale prescrizione maturata tra la notifica del precedente atto interruttivo e la notifica dell'atto impugnato.
- La prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni decorre dall'ultimo atto interruttivo utile; se tra tale atto e l'intimazione impugnata non sono trascorsi cinque anni, l'eccezione di prescrizione è infondata.
- La presenza di un giudicato sul credito non impone automaticamente la prescrizione decennale se, nel caso concreto, il tema decisivo è l'effetto interruttivo di atti successivi e la mancata impugnazione del precedente atto autonomamente impugnabile.
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