Cassazione Civile, Ordinanza n. 21198/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di sollecito di pagamento per TARES 2013, riferito a un immobile sito nel Comune di Ciampino, per l'importo di euro 24.251,00. La società contribuente ha impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario sostenendo, in sintesi, che nel locale non si sarebbero prodotti rifiuti o che comunque ricorressero presupposti di esenzione o riduzione del tributo; ha inoltre contestato la motivazione dell'atto, la mancata istruttoria e il mancato contraddittorio, nonché l'erroneo richiamo da parte dei giudici di merito alla disciplina TARI invece che a quella TARES. Con il ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e per uso di norme TARI non pertinenti al TARES; omesso esame di domande ed eccezioni; falsa applicazione della disciplina TARES/TARI, in particolare sulla superficie tassabile e sull'istruttoria; violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul contraddittorio; violazione della disciplina sulla debenza del tributo e sull'assimilazione dei rifiuti; omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata produzione di rifiuti e alla documentazione prodotta, inclusa la dedotta situazione del sequestro dello stabilimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che l'erroneo richiamo alla normativa TARI, anziché a quella TARES, non determina nullità della sentenza poiché tra i due tributi esiste sostanziale continuità normativa quanto ai presupposti impositivi e alle esenzioni; la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta intellegibile e rispettosa del minimo costituzionale; le censure relative a fatti e documenti non erano autosufficienti e, comunque, il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme; è stata inoltre confermata la legittimità della pretesa tributaria in assenza di prova, gravante sul contribuente, dei presupposti di esenzione o agevolazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale è denunciabile nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; l'omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo nei limiti del testo riformulato del n. 5 e, in presenza di doppia conforme, è soggetto a ulteriore restrizione.
La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se mancante o meramente apparente; un richiamo normativo erroneo non comporta nullità se l'iter logico è comprensibile.
La nullità per motivazione inesistente o apparente ricorre solo in presenza di assenza materiale della motivazione, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del requisito costituzionale di motivazione, che non è violato da una motivazione sintetica ma comprensibile.
art. 1, commi 659, 660, 641, 642, 649, 684, 685, L. 147/2013
Le disposizioni sulla TARI sono considerate espressive di una continuità normativa rispetto alla TARES quanto a presupposto impositivo, riduzioni/esenzioni, obblighi dichiarativi e superficie tassabile.
art. 14, commi 3, 4, 5, 10, 15, 19, 33, 34, 37, 38, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
La disciplina TARES è letta come sostanzialmente sovrapponibile a quella TARI; la disponibilità di locali suscettibili di produrre rifiuti fonda il tributo, mentre le esclusioni o riduzioni richiedono allegazione e prova del contribuente; l'acquisizione istruttoria da parte del Comune è facoltativa, non obbligatoria.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa, rendendo il contribuente in grado di difendersi; non è necessaria l'indicazione delle fonti probatorie o delle indagini svolte.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la sentenza di merito non aveva fondato la decisione su un'assimilazione dei rifiuti contestata in quel motivo.
Rilevato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili in sede di accertamento in caso di mancata collaborazione del contribuente.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Consente la correzione/lettura sostitutiva della motivazione di merito mediante l'applicazione delle norme corrette, evitando una cassazione inutile.
Nel giudizio di legittimità non sono depositabili documenti fuori dai casi consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione ai limiti dell'autosufficienza e al divieto di eccessivo formalismo, ma senza esiti favorevoli alla ricorrente.
Massime di principio
- Nei tributi comunali sui rifiuti, il presupposto impositivo è integrato dalla mera disponibilità di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; la mancata produzione concreta di rifiuti, se dipendente da una scelta contingente o soggettiva del contribuente, non esclude il tributo.
- Le esenzioni, riduzioni e agevolazioni tributarie hanno natura eccezionale e devono essere specificamente dedotte e provate dal contribuente che le invoca.
- L'erroneo richiamo in sentenza a una disciplina tributaria formalmente diversa non comporta nullità se la normativa applicabile è sostanzialmente sovrapponibile e la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; non basta la mera insufficienza o una sintesi poco analitica.
- In cassazione, la censura per omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, discusso e decisivo; non sono sufficienti il richiamo generico a documenti o deduzioni non specificamente localizzate negli atti di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'avviso di accertamento in materia di tributi locali è sufficientemente motivato se mette il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; non è necessario che rechi tutte le fonti istruttorie o i dati catastali quando gli elementi essenziali risultino comunque individuabili.
- Nel procedimento tributario, l'istruttoria del Comune tramite sopralluogo o questionario è una facoltà e non un obbligo generalizzato; il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per i tributi non armonizzati in assenza di specifica previsione normativa.
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