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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21076/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 59.540,00, indicati come saldo prezzo di una compravendita di farmaci. I debitori ingiunti hanno proposto opposizione, deducendo in sostanza che la creditrice non avesse provato la consegna della merce e che mancasse la documentazione idonea a dimostrarla. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale e poi l’appello è stato respinto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto raggiunta la prova del credito valorizzando la mancata contestazione sostanziale delle forniture, l’esistenza dell’ordinativo, il pagamento di un acconto di euro 10.000,00, la ricezione delle fatture mai respinte e una clausola contrattuale che prevedeva consegne senza sottoscrizione dei documenti di trasporto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto incontestata la consegna e per avere attribuito rilevanza alla prova del credito senza adeguata documentazione di consegna; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere considerato che, su sollecitazione del Tribunale, la controparte non aveva prodotto documenti di trasporto sottoscritti; 3) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse apparente e contraddittoria perché la Corte d’appello aveva poi riconosciuto il credito nonostante avesse sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i ricorrenti non denunciavano un errato riparto dell’onere della prova, ma contestavano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; ha inoltre chiarito che la non contestazione è apprezzamento di merito e che la consegna poteva essere desunta anche da elementi diversi dai documenti di trasporto firmati. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, precisando che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova valore legale o abbia applicato una regola di valutazione diversa da quella prevista, non già quando si lamenti un cattivo esercizio del prudente apprezzamento. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione va valutata solo sul testo della sentenza e non in relazione all’ordinanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., che non incide sull’esito della cognizione piena. In conseguenza del rigetto, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta accelerata, ha applicato anche le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non consente di censurare la valutazione delle prove di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a prove che ne sono prive o viceversa; non copre il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro per la censura di violazione di legge, ma non consente di trasformare in errori di diritto le doglianze sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato è ristretto al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti, e la motivazione va scrutinata solo sul testo della sentenza.

  • art. 283 c.p.c.

    la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non condiziona né vincola la decisione di merito in appello o in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta accelerata legittima l’applicazione delle conseguenze previste dal comma 3.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla composizione del collegio e alla procedura camerale accelerata.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato per escludere incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, insieme all’art. 51 c.p.c., per escludere l’incompatibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato come conseguenza della definizione conforme alla proposta, quale ipotesi di abuso del processo e responsabilità aggravata.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non può essere usata per contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se la decisione sia fondata su prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri del giudice; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggiore o minore peso alle prove offerte.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o abbia applicato il prudente apprezzamento a prove soggette a regola diversa; il cattivo uso del prudente apprezzamento resta un tema di motivazione, non di violazione di legge.
  • La non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è un apprezzamento rimesso al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La prova della consegna della merce può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori disponibili e non richiede necessariamente la produzione di documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, se il giudice di merito ritiene attendibili altri elementi convergenti.
  • Il vizio di motivazione della sentenza deve emergere dal testo della sentenza stessa e non può essere desunto dal confronto con provvedimenti interlocutori o cautelari, come la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado.
  • La definizione conforme alla proposta accelerata può comportare le conseguenze sanzionatorie previste per l’abuso del processo, comprese le condanne ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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