Cassazione Civile, Ordinanza n. 21087/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di investimento finanziario: un risparmiatore aveva consegnato in più occasioni al promotore finanziario della banca somme complessive pari a 65.000 euro, in parte in contanti e in parte mediante assegni bancari privi di intestazione, data, luogo di emissione e beneficiario, con l’intesa che fossero investite in prodotti riconducibili all’intermediario. Il promotore, invece, si era appropriato delle somme. In primo grado era stata affermata la responsabilità del promotore, ma esclusa quella della banca per assenza del nesso di occasionalità necessaria, valorizzando la condotta del cliente come gravemente anomala e tale da interrompere il collegamento tra incarico e illecito. La Corte d’appello ha confermato tale esito. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 23 e 31 TUF, sostenendo che fosse irrilevante il fatto che la modulistica usata dal promotore non fosse quella abitualmente usata dalla banca, essendo pacifico il rapporto di promozione finanziaria e la ricezione del denaro in funzione di investimento; 2) omesso esame e motivazione contraddittoria in relazione alla mancata valorizzazione della confessione stragiudiziale del promotore, che attestava la ricezione delle somme e il suo ruolo; 3) ancora violazione degli artt. 23 e 31 TUF, contestando che le irregolarità nelle modalità di versamento e l’omesso monitoraggio degli investimenti potessero bastare a escludere la responsabilità solidale della banca, in difetto di una vera collusione o partecipazione fraudolenta del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità solidale dell’intermediario, perché il giudice d’appello aveva accertato in fatto una condotta del risparmiatore connotata da grave anomalia: consegna ripetuta di denaro contante senza ricevute, uso di assegni irregolari e mancato controllo dell’operato del promotore. Tali elementi sono stati considerati idonei a integrare una consapevole acquiescenza alle violazioni delle regole gravanti sul promotore e quindi a interrompere il nesso di occasionalità necessaria. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sul vizio motivazionale, anche perché in presenza di doppia conforme e per difetto di specifica decisività del fatto allegato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 58/1998
la responsabilità solidale dell’intermediario per i danni causati dal promotore sussiste solo se il fatto illecito è legato da nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidategli; può essere esclusa in presenza di condotta anomala del danneggiato che integri collusione o consapevole acquiescenza
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
richiamato insieme all’art. 31 TUF come base normativa della disciplina dell’intermediazione finanziaria e degli obblighi di comportamento del promotore
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per denunciare omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 1227 c.c.
può operare solo se l’intermediario provi che il cliente abbia consapevolmente agevolato l’illecito del promotore; la mera irregolarità delle modalità di pagamento non basta di per sé
art. 2049 c.c.
evocato in via sistematica come termine di confronto con la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore
D.M. 12 luglio 2012, n. 140
richiamato per la liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario preponente risponde solidalmente del danno causato dal promotore quando l’illecito sia collegato da nesso di occasionalità necessaria alle incombenze affidategli, anche se il promotore ha agito illecitamente nell’ambito di attività funzionali al rapporto.
- La responsabilità dell’intermediario può essere esclusa se il danneggiato abbia tenuto una condotta oggettivamente anomala e consapevolmente agevolatrice, tale da integrare collusione o quantomeno acquiescenza consapevole alla violazione delle regole del promotore.
- La mera consegna di somme al promotore con modalità irregolari, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé sufficiente a spezzare il nesso causale né a fondare un concorso colposo del risparmiatore.
- L’onere di provare che l’illecito del promotore sia stato consapevolmente agevolato dall’investitore grava sull’intermediario; la valutazione della gravità e anomalia della condotta del cliente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira a ottenere una nuova lettura del fatto o non indica specificamente la decisività del fatto asseritamente omesso, specie in presenza di doppia conforme.
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