Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto di autonoma organizzazione. La CTP aveva rigettato la domanda; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l'appello, valorizzando l'esiguità dei costi per beni strumentali rispetto ai compensi, la presenza di due posizioni reddituali (lavoro autonomo e partecipazione in associazione professionale) e l'irrilevanza economica di quest'ultima, ritenendo insussistente l'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) decadenza quadriennale dalla domanda di rimborso per l'annualità 2011 ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973; 2) violazione della disciplina IRAP e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'appartenenza a un'associazione professionale integra ex lege il presupposto impositivo e che il professionista avrebbe dovuto provare di non fruire dei benefici organizzativi dell'associazione; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. 218/1997 e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che l'acquiescenza a un accertamento di maggiori imposte per il triennio 2010/2013 non escludesse il rimborso per annualità definite, ma rilevasse come questione non esaminata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la domanda di rimborso per il 2011 era stata di fatto abbandonata in appello e che la sentenza della CGT2 aveva deciso solo sugli anni 2012-2015, sicché mancava un interesse specifico a censurare la mancata considerazione della decadenza su quell'annualità. Ha accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva compiuto un accertamento completo sui rapporti tra attività autonoma individuale e partecipazione all'associazione professionale, né sulla prova dell'effettivo scorporo e della mancata fruizione dei benefici organizzativi dell'assetto associativo, accertamento necessario alla luce dei principi sull'IRAP e sull'onere probatorio del contribuente. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che la CGT2 non si era pronunciata, neppure implicitamente, sulla questione dell'acquiescenza all'accertamento di maggiori imposte e sulla sua incidenza sulle domande di rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
decadenza quadriennale dalla facoltà di presentare istanza di rimborso
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, per l'annualità 2011, la domanda risultava abbandonata in appello e la sentenza di merito non aveva deciso su tale anno, con conseguente difetto di interesse a censurare la questione della decadenza.
artt. 2 e 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto IRAP e attività autonomamente organizzata
il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; l'accertamento dell'autonoma organizzazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, ma deve essere compiuto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 2697 c.c.
in tema di rimborso IRAP l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta fondata perché la Corte territoriale non si è pronunciata, nemmeno implicitamente, sulla questione dell'acquiescenza all'accertamento di maggiori imposte e sui suoi effetti sulla domanda di rimborso.
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
acquiescenza all'accertamento
la questione dell'eventuale acquiescenza e della sua incidenza sul diritto al rimborso non è stata esaminata dal giudice di merito, imponendo la cassazione con rinvio.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell'imposta non può essere escluso in modo automatico sulla sola base dell'esiguità dei costi o della presenza di redditi modesti da altra attività: occorre verificare in concreto se il professionista sia responsabile di un'organizzazione autonoma o se, invece, operi senza un apparato organizzativo proprio.
- Quando il professionista svolge attività sia individualmente sia all'interno di un'associazione professionale, la verifica sul diritto al rimborso IRAP deve distinguere le diverse attività e accertare se i compensi della singola attività siano scorporabili e se, in quell'attività, il contribuente fruisca o meno dei benefici organizzativi dell'assetto associativo.
- L'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo, nel giudizio di rimborso IRAP, grava sul contribuente; tale prova deve riguardare i fatti costitutivi della non debenza per ciascun anno d'imposta contestato.
- La partecipazione a una struttura professionale organizzata può assumere rilievo ai fini IRAP solo se il contribuente si avvalga effettivamente dei relativi benefici organizzativi; il giudice di merito deve quindi accertare il nesso tra attività svolta e organizzazione di cui il professionista si avvale.
- La censura di decadenza o di altro limite alla domanda di rimborso è inammissibile quando il relativo thema decidendum non sia stato devoluto in appello o non abbia formato oggetto della decisione impugnata, per difetto di specifico interesse.
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime, neppure implicitamente, su una questione ritualmente introdotta e potenzialmente decisiva per la decisione.
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