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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21091/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento per euro 97.788,46, fondata su un avviso di accertamento che il contribuente assumeva non essere mai stato validamente notificato. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non dimostrata la riferibilità della relata di notifica all'atto presupposto. La CTR aveva poi confermato l'annullamento, osservando che l'avviso era stato consegnato a persona diversa dal destinatario presso il domicilio del contribuente ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., ma che la raccomandata informativa non risultava allegata in giudizio. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 600/1973, sostenendo che, nelle notifiche eseguite con consegna a soggetto abilitato alla ricezione, la legge richiede la sola spedizione della raccomandata informativa e non la prova della sua ricezione, né l'allegazione dell'avviso di ricevimento; pertanto la CTR avrebbe errato nel ritenere invalida la notifica per la mancata produzione della raccomandata stessa o della prova della sua ricezione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nel 2016 con consegna a persona diversa dal destinatario, la disciplina applicabile richiede l'invio della raccomandata informativa semplice, essendo sufficiente la prova della sua spedizione. La mancata allegazione dell'avviso di ricevimento, e quindi della ricezione della raccomandata, non incide sul perfezionamento della notifica. La CTR ha quindi violato la legge nel pretendere un adempimento non richiesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973

    Per le notifiche degli atti tributari, quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice; non occorre la prova della ricezione né l'avviso di ricevimento.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per il sistema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente tramite messi comunali o messi speciali autorizzati.

  • art. 139, quarto comma, c.p.c.

    È evocato per descrivere la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario presso il domicilio.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni degli avvisi di accertamento eseguite, dopo la riforma dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, con consegna a persona diversa dal destinatario, la raccomandata informativa richiesta dalla legge ha natura di raccomandata semplice: ai fini della validità della notifica basta provarne la spedizione.
  • La mancanza in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa non determina, di per sé, l'invalidità della notificazione quando l'atto sia stato comunque consegnato a soggetto astrattamente idoneo a riceverlo.
  • Il giudice di merito commette violazione di legge se subordina la perfezione della notifica alla prova della ricezione della raccomandata informativa, trattandosi di adempimento non richiesto dalla disciplina applicabile.
  • In tema di prova della notificazione tributaria, la relata che indichi la consegna dell'atto a persona legittimata e il numero della raccomandata informativa può essere idonea a dimostrare l'adempimento richiesto dalla norma, senza necessità di ulteriore prova della consegna materiale dell'avviso informativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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