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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva una cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società appartenente al comparto dei confidi, recuperando euro 55.236,00, oltre interessi e sanzioni, per l’applicazione della maggiore aliquota prevista dall’art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006. La contribuente impugnava sostenendo che, in quanto confidi, la base imponibile IRAP dovesse essere determinata con il metodo previsto dall’art. 10 d.lgs. 446/1997 e che, comunque, non fosse applicabile la maggiorazione regionale prevista per i soggetti riconducibili alle categorie di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997, dell’art. 5 L.R. Toscana 64/2006 e dell’art. 13 d.l. 269/2003, sostenendo che i confidi, pur essendo enti commerciali, avrebbero dovuto subire la maggiorazione IRAP regionale in ragione del tipo di attività svolta e del richiamo ai codici Ateco indicati dalla legge regionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso che la maggiorazione IRAP prevista dall’art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006 si applichi ai confidi, valorizzando la precedente giurisprudenza di legittimità e la disciplina nazionale dell’art. 13 d.l. 269/2003, che distingue i confidi dagli enti bancari, finanziari e assicurativi e prevede per essi il calcolo della base imponibile con il metodo dell’art. 10 d.lgs. 446/1997. Secondo la Corte, la nota all’allegato A della legge regionale limita la maggiorazione solo ai soggetti già colpiti dall’aliquota del 4,40% al 31 dicembre 2006, mentre i confidi erano assoggettati all’aliquota ordinaria del 4,25%. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva annullato la pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    norma procedurale richiamata quale base del controllo formale da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006

    disposizione regionale che prevede un incremento dell’aliquota IRAP, ma che va letta, secondo la Corte, come applicabile solo ai soggetti già colpiti dall’aliquota del 4,40% al 31.12.2006, non ai confidi.

  • artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997

    la Corte ribadisce che i confidi non rientrano nel regime degli artt. 6 e 7, mentre per essi il valore della produzione netta si determina secondo l’art. 10.

  • art. 13 d.l. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003

    i confidi sono qualificati come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, ma ai fini IRAP devono determinare la base imponibile secondo il metodo dell’art. 10; la disciplina li distingue da banche, enti finanziari e assicurativi.

  • art. 16 d.lgs. 446/1997

    ricordato come norma che consente alle Regioni di aumentare l’aliquota base IRAP del 4,25%.

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato per disattendere l’istanza di riunione dei ricorsi, poiché gli altri giudizi indicati risultavano già definiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, la qualificazione soggettiva dei confidi come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente l’assoggettamento al regime IRAP delle banche e degli altri enti finanziari.
  • Quando una legge regionale prevede una maggiorazione IRAP riferita a specifiche categorie di soggetti o attività, la sua applicazione va determinata in base al perimetro effettivo richiamato dalla norma e dalle note esplicative, senza estendere la maggiorazione a soggetti che, alla data di riferimento, erano assoggettati a un’aliquota diversa e non contemplata.
  • Per i confidi il legislatore nazionale prevede un regime peculiare: essi determinano il valore della produzione netta secondo il metodo di cui all’art. 10 d.lgs. 446/1997, ma ciò non consente di assimilarli integralmente ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 ai fini dell’aliquota IRAP applicabile.
  • La lettura sistematica della disciplina nazionale e regionale può escludere la maggiorazione d’aliquota anche quando l’attività svolta sia riconducibile, in astratto, a un codice Ateco incluso nell’allegato regionale, se la norma collega espressamente l’incremento alla previa soggezione a una determinata aliquota base.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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