Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva una cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno d’imposta 2013 nei confronti di una società appartenente al comparto dei confidi, recuperando euro 55.236,00, oltre interessi e sanzioni, per l’applicazione della maggiore aliquota prevista dall’art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006. La contribuente impugnava sostenendo che, in quanto confidi, la base imponibile IRAP dovesse essere determinata con il metodo previsto dall’art. 10 d.lgs. 446/1997 e che, comunque, non fosse applicabile la maggiorazione regionale prevista per i soggetti riconducibili alle categorie di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Ufficio deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997, dell’art. 5 L.R. Toscana 64/2006 e dell’art. 13 d.l. 269/2003, sostenendo che i confidi, pur essendo enti commerciali, avrebbero dovuto subire la maggiorazione IRAP regionale in ragione del tipo di attività svolta e del richiamo ai codici Ateco indicati dalla legge regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha escluso che la maggiorazione IRAP prevista dall’art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006 si applichi ai confidi, valorizzando la precedente giurisprudenza di legittimità e la disciplina nazionale dell’art. 13 d.l. 269/2003, che distingue i confidi dagli enti bancari, finanziari e assicurativi e prevede per essi il calcolo della base imponibile con il metodo dell’art. 10 d.lgs. 446/1997. Secondo la Corte, la nota all’allegato A della legge regionale limita la maggiorazione solo ai soggetti già colpiti dall’aliquota del 4,40% al 31 dicembre 2006, mentre i confidi erano assoggettati all’aliquota ordinaria del 4,25%. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva annullato la pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
norma procedurale richiamata quale base del controllo formale da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006
disposizione regionale che prevede un incremento dell’aliquota IRAP, ma che va letta, secondo la Corte, come applicabile solo ai soggetti già colpiti dall’aliquota del 4,40% al 31.12.2006, non ai confidi.
artt. 6, 7 e 10 d.lgs. 446/1997
la Corte ribadisce che i confidi non rientrano nel regime degli artt. 6 e 7, mentre per essi il valore della produzione netta si determina secondo l’art. 10.
art. 13 d.l. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
i confidi sono qualificati come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, ma ai fini IRAP devono determinare la base imponibile secondo il metodo dell’art. 10; la disciplina li distingue da banche, enti finanziari e assicurativi.
ricordato come norma che consente alle Regioni di aumentare l’aliquota base IRAP del 4,25%.
richiamato per disattendere l’istanza di riunione dei ricorsi, poiché gli altri giudizi indicati risultavano già definiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IRAP, la qualificazione soggettiva dei confidi come enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente l’assoggettamento al regime IRAP delle banche e degli altri enti finanziari.
- Quando una legge regionale prevede una maggiorazione IRAP riferita a specifiche categorie di soggetti o attività, la sua applicazione va determinata in base al perimetro effettivo richiamato dalla norma e dalle note esplicative, senza estendere la maggiorazione a soggetti che, alla data di riferimento, erano assoggettati a un’aliquota diversa e non contemplata.
- Per i confidi il legislatore nazionale prevede un regime peculiare: essi determinano il valore della produzione netta secondo il metodo di cui all’art. 10 d.lgs. 446/1997, ma ciò non consente di assimilarli integralmente ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 ai fini dell’aliquota IRAP applicabile.
- La lettura sistematica della disciplina nazionale e regionale può escludere la maggiorazione d’aliquota anche quando l’attività svolta sia riconducibile, in astratto, a un codice Ateco incluso nell’allegato regionale, se la norma collega espressamente l’incremento alla previa soggezione a una determinata aliquota base.
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