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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21088/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2016 e 2017, sostenendo che la propria attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e quindi senza presupposto impositivo. L'istanza era rimasta senza riscontro, con formazione di silenzio-rifiuto, e sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano respinto le domande, valorizzando i costi sostenuti, i rilevanti valori della produzione e la partecipazione del professionista a uno studio associato/KPMG in qualità di socio con quota minoritaria. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 per avere la sentenza ritenuto sussistente il presupposto IRAP nonostante l'assenza di autonoma organizzazione e l'inserimento in una struttura organizzativa altrui; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente/contraddittoria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 della l. n. 130/2022 per errata allocazione dell'onere probatorio, essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l'assenza dei presupposti impositivi; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare lo svolgimento dell'attività esclusivamente all'interno dello studio associato e la mancanza di responsabilità organizzativa in capo al professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, ha accolto il primo motivo nei limiti in cui la sentenza di merito non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di IRAP per il professionista inserito in una struttura organizzata da terzi, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva dato rilievo alla sola partecipazione del contribuente allo studio professionale, senza verificare se l'attività autonoma fosse effettivamente svolta beneficiando della struttura altrui e senza accertare la possibilità di scorporare i redditi derivanti dall'attività personale da quelli della compagine associata.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la nullità poiché la motivazione era presente e intellegibile

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione mancante o apparente

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale corrispondente parametro di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 2 d.lgs. 446/1997

    "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    il presupposto dell'IRAP richiede, per il lavoro autonomo, l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata

  • art. 1 d.lgs. 446/1997

    richiamato per qualificare l'IRAP come imposta a carattere reale

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di rimborso

  • art. 6 l. n. 130/2022

    richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sull'onere probatorio

Massime di principio

  • In tema di IRAP, per i professionisti il presupposto impositivo non coincide con l'esercizio abituale dell'attività, ma richiede anche la presenza di un'autonoma organizzazione, da valutarsi in concreto per ciascun periodo d'imposta.
  • L'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
  • Se il professionista opera all'interno di una struttura organizzata da terzi e non ne è responsabile sul piano organizzativo, i compensi percepiti non sono automaticamente assoggettabili a IRAP.
  • La mera partecipazione a uno studio associato o a una società di capitali non basta, di per sé, a dimostrare il presupposto IRAP se occorre verificare se l'attività sia effettivamente svolta nell'ambito di una organizzazione altrui e se i redditi siano scorporabili da quelli dell'ente o della struttura.
  • Nel giudizio di rimborso IRAP l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia talmente inconciliabile da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente un difetto di sintesi o di ampiezza argomentativa se la decisione è comunque intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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