Cassazione Civile, Ordinanza n. 21088/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2016 e 2017, sostenendo che la propria attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e quindi senza presupposto impositivo. L'istanza era rimasta senza riscontro, con formazione di silenzio-rifiuto, e sia la Commissione tributaria provinciale sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano respinto le domande, valorizzando i costi sostenuti, i rilevanti valori della produzione e la partecipazione del professionista a uno studio associato/KPMG in qualità di socio con quota minoritaria. In Cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 per avere la sentenza ritenuto sussistente il presupposto IRAP nonostante l'assenza di autonoma organizzazione e l'inserimento in una struttura organizzativa altrui; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e motivazione apparente/contraddittoria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 della l. n. 130/2022 per errata allocazione dell'onere probatorio, essendo stata prodotta documentazione idonea a dimostrare l'assenza dei presupposti impositivi; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare lo svolgimento dell'attività esclusivamente all'interno dello studio associato e la mancanza di responsabilità organizzativa in capo al professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il secondo motivo, ha accolto il primo motivo nei limiti in cui la sentenza di merito non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di IRAP per il professionista inserito in una struttura organizzata da terzi, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva dato rilievo alla sola partecipazione del contribuente allo studio professionale, senza verificare se l'attività autonoma fosse effettivamente svolta beneficiando della struttura altrui e senza accertare la possibilità di scorporare i redditi derivanti dall'attività personale da quelli della compagine associata.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso la nullità poiché la motivazione era presente e intellegibile
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione mancante o apparente
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale corrispondente parametro di motivazione della sentenza tributaria
art. 2 d.lgs. 446/1997
"l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
il presupposto dell'IRAP richiede, per il lavoro autonomo, l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata
art. 1 d.lgs. 446/1997
richiamato per qualificare l'IRAP come imposta a carattere reale
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell'onere della prova nel giudizio di rimborso
art. 6 l. n. 130/2022
richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sull'onere probatorio
Massime di principio
- In tema di IRAP, per i professionisti il presupposto impositivo non coincide con l'esercizio abituale dell'attività, ma richiede anche la presenza di un'autonoma organizzazione, da valutarsi in concreto per ciascun periodo d'imposta.
- L'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile della struttura organizzativa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre mansioni meramente esecutive.
- Se il professionista opera all'interno di una struttura organizzata da terzi e non ne è responsabile sul piano organizzativo, i compensi percepiti non sono automaticamente assoggettabili a IRAP.
- La mera partecipazione a uno studio associato o a una società di capitali non basta, di per sé, a dimostrare il presupposto IRAP se occorre verificare se l'attività sia effettivamente svolta nell'ambito di una organizzazione altrui e se i redditi siano scorporabili da quelli dell'ente o della struttura.
- Nel giudizio di rimborso IRAP l'onere di provare i fatti costitutivi dell'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
- La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia talmente inconciliabile da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente un difetto di sintesi o di ampiezza argomentativa se la decisione è comunque intelligibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21076/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21087/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21089/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21090/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21091/2026 del 22/06/2026
- ordinanza_civile · 22 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21094/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →