Cassazione Civile, Ordinanza n. 12957/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004, con cui erano stati recuperati IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni sulla base degli studi di settore relativi allo studio TD32U. L'Ufficio aveva disconosciuto le giustificazioni addotte in sede amministrativa, fondate sul fatto che gli amministratori avevano percepito emolumenti in via cumulativa rispetto a quelli riconosciuti come soci che svolgevano attività lavorativa per la società. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme processuali e tributarie e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato l'accertamento sugli studi di settore senza valutare adeguatamente la prova contraria e attribuendo agli accertamenti standardizzati un'efficacia probatoria non consentita, senza considerare la fascia di mercato di nicchia in cui operava l'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui contestava l'utilizzo degli studi di settore come base dell'accertamento: ha ribadito che l'accertamento standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici che acquista gravità, precisione e concordanza all'esito del contraddittorio, correttamente instaurato nel caso di specie, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria e di indicare le circostanze idonee a spiegare lo scostamento. Ha invece dichiarato inammissibili le doglianze dirette a contestare la valutazione delle prove e la mancata considerazione della prova contraria, perché risolte in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure effettive miravano alla rivalutazione del merito.
È evocato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa una reale violazione nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Norma richiamata quale base degli accertamenti standardizzati/studi di settore.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati come norme sull'accertamento tributario e sulla relativa disciplina probatoria.
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel motivo di ricorso come norma ritenuta violata in relazione all'accertamento ai fini IRAP.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso come norma ritenuta violata in relazione all'accertamento ai fini IVA.
Richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che, dopo il contraddittorio sugli studi di settore, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte conferma che gli studi di settore operano come presunzioni semplici che si consolidano nel contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione semplice che acquista gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio con il contribuente.
- Una volta instaurato il contraddittorio e motivato l'esito delle osservazioni del contribuente, l'onere di dimostrare l'inattendibilità delle risultanze standardizzate e la specificità della propria situazione economica grava sul contribuente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Le censure che contestano la mancata valorizzazione di elementi fattuali o la sufficienza della prova contraria sono inammissibili quando mirano, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
- Nei giudizi fondati su accertamenti standardizzati, l'Ufficio deve dare conto, con motivazione rafforzata, delle osservazioni del contribuente; soddisfatto tale onere, l'accertamento può reggersi sugli esiti del contraddittorio.
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