Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice/esecutrice per il pagamento del corrispettivo di lavori di fornitura e posa in opera di tende e coperture per un gazebo installato su un terrazzo in ristrutturazione. L'impresa committente ha opposto il decreto deducendo che l'opera era stata in parte realizzata male e chiedendo la revoca o riduzione del prezzo, oltre a chiamare in manleva il proprietario dell'immobile. Il proprietario, a sua volta, ha chiesto il rigetto della manleva e il risarcimento dei danni per un allagamento che assumeva causato dalla difettosità delle tende. In appello la decisione di primo grado è stata confermata. In cassazione il ricorrente principale ha censurato: 1) la pretesa ultrapetizione della Corte d'appello per aver confermato la manleva non riproposta; 2) la declaratoria di inammissibilità delle sue difese e domande per tardiva costituzione; 3) l'omessa applicazione delle norme del codice del consumo e degli artt. 1666 e 1667 c.c., sostenendo la natura di subappalto e l'esistenza di un rapporto diretto con il proprietario; 4) la violazione del giudicato interno e delle regole processuali per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria, che egli riteneva ormai coperta da giudicato. La ricorrente incidentale ha invece denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. per il rigetto della propria domanda di garanzia, sostenendo che il materiale fosse difettoso e che i costi dei vizi dovessero gravare sull'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente principale sul presunto vizio di ultra/extra petizione, sulla dedotta possibilità di proporre domande nonostante la tardiva costituzione, e sulla pretesa formazione del giudicato interno sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al codice del consumo perché non confrontato con la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti affermato che, anche applicando quelle norme, non risultava responsabilità della società resistente, essendo l'opera stata eseguita a regola d'arte. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, osservando che la Corte territoriale aveva già espressamente escluso vizi imputabili all'impresa esecutrice e che le censure tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche, non consentita in cassazione. Le spese sono state compensate tra i due ricorrenti e poste a carico di entrambi in favore della controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di appello si limita a confermare una statuizione già resa e non introduce una decisione su domanda diversa da quella devoluta.
art. 167 c.p.c.
la tardiva costituzione può comportare preclusioni sulle domande, ma non impedisce al convenuto di svolgere semplici difese volte a contestare i fatti costitutivi della domanda avversaria; restano però inammissibili le domande nuove o tardive.
art. 346 c.p.c.
le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate; il ricorrente ne invocava la portata rispetto alla domanda di manleva.
art. 360 c.p.c.
viene richiamato quale norma sul sindacato di legittimità per i diversi vizi dedotti nei motivi di ricorso.
art. 1667 c.c.
la disciplina dei vizi dell'opera è richiamata per contestare e per difendere la responsabilità dell'esecutore, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto accertata l'esecuzione a regola d'arte e quindi insussistenti i vizi imputabili all'impresa.
art. 1668 c.c.
richiamato in relazione ai rimedi del committente per vizi dell'opera; la censura è stata respinta perché si risolveva in una contestazione del fatto accertato dai giudici di merito.
artt. 128-130 codice del consumo
la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché, anche ipotizzando l'applicabilità della tutela consumeristica, la decisione di merito escludeva comunque la responsabilità della resistente in ragione dell'accertata esecuzione a regola d'arte.
art. 2909 c.c.
non si è formato un giudicato implicito sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale quando il primo giudice ha deciso nel merito senza affrontare espressamente la questione preliminare, sicché il giudice di appello può rilevare d'ufficio l'inammissibilità.
art. 324 c.p.c.
invocato per sostenere il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla riconvenzionale, ma la Corte ha escluso che vi fosse giudicato implicito sull'ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
art. 325 c.p.c.
la comunicazione della sentenza non è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Massime di principio
- In presenza di una decisione di merito che rigetta una domanda o un'eccezione senza pronunciarsi espressamente sulla sua ammissibilità, non si forma automaticamente un giudicato implicito su quel presupposto processuale: il giudice di appello può e deve rilevare d'ufficio l'eventuale inammissibilità.
- La tardiva costituzione del convenuto preclude le domande nuove o le domande riconvenzionali tardive, ma non impedisce la proposizione di mere difese dirette a contestare i fatti costitutivi della domanda attrice.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a confermare una statuizione già devoluta e non decide su un bene della vita diverso da quello richiesto dalle parti.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che presuppone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, è inammissibile se mira soltanto a ottenere un nuovo giudizio di merito.
- La deduzione dell'applicabilità di una disciplina di tutela speciale è irrilevante se la ratio decidendi è l'accertamento in fatto dell'assenza di responsabilità della controparte, poiché il motivo deve comunque confrontarsi con quella specifica ratio.
- La domanda di garanzia o di manleva deve essere effettivamente devoluta al giudice dell'impugnazione; in ogni caso, la sua sorte dipende dall'accertamento della responsabilità sostanziale del garante o dell'esecutore dell'opera.
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