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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12944/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista ha chiesto la restituzione di somme asseritamente percepite indebitamente dalla banca per interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione anatocistica. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo l’indebito per un importo inferiore, ritenendo non provati per il primo periodo alcuni patti e applicando la prescrizione per una parte delle rimesse. La corte d’appello ha invece accolto l’appello della correntista, riformando la decisione e condannando la banca a restituire una somma maggiore, sulla base della ricostruzione del rapporto tramite estratti conto, lettere tra le parti, dati di Centrale Rischi e consulenza tecnica d’ufficio; ha inoltre ritenuto non opponibili le clausole nulle, ha escluso la legittimità della capitalizzazione anche dopo la disciplina del CICR in assenza di nuova clausola sottoscritta e ha fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente esonerato la correntista dall’onere della prova, nonostante la documentazione incompleta; 2) violazione dell’art. 2033 c.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione, deducendo che l’azione fosse costruita solo su addebiti contabili e non su pagamenti effettivi; 3) violazione della disciplina bancaria e dell’art. 117 TUB, per avere la corte ritenuto provata l’esistenza di affidamenti/fidi e la validità della ricostruzione del rapporto pur in assenza di prova scritta e con elementi presuntivi; 4) censura sulla decorrenza della prescrizione, sostenendo che essa dovesse decorrere dalle singole rimesse e non dalla chiusura del conto, alla luce dei periodici addebiti di competenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei rapporti bancari, il saldo può essere provato anche con estratti conto non integrali, altri documenti e consulenza tecnica d’ufficio, purché la ricostruzione sia attendibile; nel caso concreto la corte d’appello aveva correttamente valorizzato la documentazione prodotta e la banca non aveva efficacemente censurato tale accertamento in fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva comunque pronunciato sulla questione dell’azione di ripetizione e aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sul momento del pagamento nelle rimesse su conto affidato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché tendeva a un riesame del merito sulla prova del fido; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per i contratti anteriori alla legge n. 154/1992, era possibile la conclusione per facta concludentia del contratto di apertura di credito. Ha infine respinto il quarto motivo, confermando che, in presenza di rimesse con funzione ripristinatoria, la prescrizione dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto e non dalle singole annotazioni o rimesse. La banca è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del saldo e dei movimenti del conto può essere assolto anche tramite estratti conto non completi, altri documenti e consulenza tecnica d’ufficio, se idonei a ricostruire in modo certo il rapporto.

  • art. 2033 c.c.

    L’azione di ripetizione dell’indebito presuppone un effettivo pagamento; nelle rimesse su conto affidato il pagamento rilevante va individuato secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite.

  • L. n. 154/1992

    Per i rapporti bancari anteriori alla sua entrata in vigore, la forma scritta non era richiesta a pena di nullità per il contratto di apertura di credito, potendo esso essere concluso anche per facta concludentia.

  • d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato quale disciplina bancaria rilevante, in combinazione con l’art. 117 TUB, per la forma e la regolazione dei contratti bancari.

  • art. 117 TUB

    Per i contratti successivi all’entrata in vigore della disciplina bancaria scritta, la clausola sugli interessi deve risultare da pattuizione valida; in difetto si applicano i criteri sostitutivi previsti dalla legge.

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    La capitalizzazione successiva non è legittima in assenza di una nuova clausola sottoscritta dal correntista, specie se la disciplina applicata peggiora la posizione del cliente rispetto al regime precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario, la prova del dare/avere non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto: il giudice può ricostruire il rapporto anche tramite documenti diversi e consulenza tecnica d’ufficio, purché il materiale sia idoneo a consentire una ricostruzione certa e completa.
  • L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista è ammissibile quando sia allegato e dimostrato un effettivo pagamento, che nei rapporti affidati va individuato alla luce della funzione solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
  • Per i contratti bancari anteriori alla disciplina che ha imposto la forma scritta, l’apertura di credito può risultare anche da comportamenti concludenti e da elementi presuntivi del rapporto, senza necessità di un contratto scritto.
  • In tema di prescrizione della ripetizione di indebito bancario, se le rimesse hanno solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine decennale decorre dalla chiusura del conto e non dalle singole annotazioni o rimessa a rimessa.
  • La capitalizzazione trimestrale degli interessi non può essere ritenuta legittima solo per effetto di discipline sopravvenute se manca una nuova pattuizione valida e specificamente sottoscritta dal cliente, specie quando si prospetti un peggioramento delle condizioni contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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