Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12937/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 1982 avente ad oggetto un terreno sito in Lamezia Terme, cui si aggiunse una scrittura privata integrativa: le parti avevano previsto che, se l’area fosse stata espropriata per la realizzazione di una strada, l’acquirente avrebbe versato alla venditrice l’indennità di espropriazione percepita, al netto del prezzo già pattuito, e si era altresì impegnato a svolgere gli adempimenti necessari affinché il Comune liquidasse l’indennizzo. La venditrice ha poi agito sostenendo che la condizione non si era verificata e chiedendo, da un lato, il pagamento della differenza di valore del terreno divenuto edificabile e, dall’altro, la condanna alla realizzazione della strada. I convenuti hanno resistito deducendo, tra l’altro, prescrizione, nullità della scrittura e insussistenza di un proprio comportamento impeditivo; la terza chiamata ha aderito a difese analoghe. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo che l’acquirente avesse adempiuto agli obblighi posti a suo carico con la presentazione della domanda di lottizzazione completa della documentazione, ma che il mancato perfezionamento dell’iter fosse dipeso dalla mancata decisione del Comune, non imputabile alla parte privata, e che la discrezionalità urbanistica dell’ente escludesse comunque che l’approvazione del piano avrebbe necessariamente comportato l’esproprio. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto: 1) violazione della disciplina urbanistica sulla lottizzazione, sostenendo che l’approvazione del piano equivalesse a dichiarazione di pubblica utilità e rendesse non meramente eventuale l’esproprio; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sull’esecuzione secondo buona fede e sul riparto dell’onere della prova, assumendo che l’obbligo dell’acquirente fosse non solo di presentare la domanda ma di perseguire l’effettiva destinazione della zona a strada; 3) violazione della disciplina sul silenzio-inadempimento della P.A. e dei doveri di correttezza, sostenendo che il debitore avrebbe dovuto attivarsi con iniziative di sollecito verso il Comune e che tale inerzia avrebbe dovuto gravare a suo carico in punto prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova sull’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, non risultante dalla sentenza impugnata e non specificamente dimostrata come già devoluta in appello. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché, sotto l’apparente veste della violazione di legge, mirava in realtà a censurare l’omesso esame di fatti, precluso nel caso concreto dall’art. 348-ter c.p.c.; inoltre ha affermato che, anche a voler applicare la fictio dell’art. 1359 c.c., spettava comunque alla parte interessata provare che l’altra avesse impedito il verificarsi della condizione, prova qui non allegata. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, perché colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza di merito, relativa alla persistente discrezionalità della pubblica amministrazione in materia urbanistica, non scalfita dalle altre censure. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle trattate nei gradi di merito; se la censura investe un tema non risultante dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente di averlo già dedotto e dove ciò sia avvenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e distinte, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure dirette contro una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure contro le altre ragioni che, da sole, sono sufficienti a sorreggere la decisione.
  • La deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi non può essere veicolata sotto la veste della violazione di legge, e, nei casi previsti dall’art. 348-ter c.p.c., il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando l’appello abbia integralmente confermato la sentenza di primo grado.
  • Nelle controversie in cui l’efficacia o l’acquisto di un diritto dipendano da una condizione sospensiva rimessa anche al comportamento di una parte, chi invoca l’avveramento fittizio della condizione deve allegare e provare che l’altra parte ne abbia impedito il verificarsi con condotta a sé imputabile.
  • La violazione dei doveri di buona fede nella fase di pendenza della condizione può costituire un diverso titolo di responsabilità o di domanda, ma non supplisce alla mancata prova dell’impedimento imputabile necessario per far operare la fictio dell’avveramento della condizione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.